Solvere P.A. · Regolazione ARERA e Piani Economico-Finanziari
Con la deliberazione 5 agosto 2025, 397/2025/R/rif, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio — l’MTR-3 — che governa la determinazione delle entrate tariffarie del servizio rifiuti urbani e le tariffe di accesso agli impianti per il quadriennio 2026-2029.
Questa guida ricostruisce l’impianto dell’MTR-3, le principali novità rispetto al metodo previgente e i riflessi operativi sui Piani Economico-Finanziari, con l’obiettivo di offrire agli operatori del settore un riferimento tecnico puntuale.
Che cos’è l’MTR-3 e dove si colloca
L’MTR-3 è il terzo metodo tariffario adottato da ARERA per il servizio rifiuti dall’assunzione delle competenze di regolazione del settore (2018). Succede all’MTR di cui alla deliberazione 443/2019/R/rif e all’MTR-2 di cui alla deliberazione 363/2021/R/rif. Rispetto a questi, l’MTR-3 si pone in continuità metodologica: conferma l’architettura di price cap fondata sui costi effettivamente sostenuti, mantenendo il riferimento alle risultanze delle fonti contabili obbligatorie dell’anno (a-2).
La continuità non equivale a immobilismo: l’MTR-3 interviene in modo mirato sugli strumenti che presiedono alla dinamica ammessa delle entrate e sull’intercettazione dei costi lungo la filiera del trattamento, per correlare più strettamente la tariffa all’efficienza e alla qualità del servizio.
Il quadro normativo di riferimento
Il riferimento centrale è la deliberazione 397/2025/R/rif e il relativo Allegato A. Il provvedimento si inserisce nel sistema di regolazione che comprende, tra gli altri, il Testo Unico per la qualità del servizio rifiuti (TQRIF, deliberazione 15/2022/R/rif), la disciplina della trasparenza e gli schemi tipo per la predisposizione dei PEF. La lettura dell’MTR-3 va condotta in modo sistematico, tenendo conto dell’interazione tra metodo tariffario, obblighi di qualità e disciplina degli affidamenti.
Il perimetro e la struttura dei costi
L’MTR-3 conferma la partizione tra costi operativi di gestione, costi d’uso del capitale e componenti a conguaglio, mantenendo la distinzione tra costi efficientabili e non efficientabili. Sul piano delle novità introduce componenti destinate a intercettare la dinamica dei costi lungo l’intera filiera di trattamento, recupero e smaltimento:
- una componente previsionale per le variazioni dei costi di smaltimento e recupero, con prospettiva di estensione all’intera filiera;
- componenti sistematiche per recepire variazioni strutturali del perimetro del servizio;
- una componente di costo variabile correlata alla qualità, a sostegno dell’incremento della copertura e dell’intercettazione della raccolta differenziata.
Ne deriva, per chi predispone il PEF, l’esigenza di una corretta imputazione delle nuove componenti e di una verifica rigorosa della coerenza dei dati di costo con le risultanze contabili obbligatorie.
Il limite alla crescita delle entrate tariffarie
Il fulcro dell’intervento risiede nel rafforzamento del limite alla crescita delle entrate. Il parametro è modulato attraverso la combinazione del tasso di inflazione programmata, del coefficiente di recupero di produttività, di un coefficiente correlato alle performance ambientali del gestore e di fattori ancorati a benchmark e fabbisogni standard. La costruzione, più granulare rispetto al periodo precedente, correla la dinamica ammessa delle entrate all’effettivo conseguimento di obiettivi di efficienza e qualità, temperando la crescita tariffaria a fronte di livelli prestazionali non adeguati.
Lo sharing dei ricavi e gli incentivi ambientali
L’MTR-3 supera la previgente differenziazione dei fattori di sharing, introducendo un unico fattore da applicare tanto ai ricavi da vendita di materia quanto ai proventi dei sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore. La misura del beneficio è graduata in funzione delle performance ambientali, legando la remunerazione al risultato conseguito in termini di recupero e qualità della raccolta.
Che cosa cambia rispetto all’MTR-2
Le direttrici di novità riguardano la modulazione più granulare del limite alla crescita delle entrate, l’introduzione di componenti previsionali e sistematiche per la dinamica dei costi di filiera, l’unificazione e la graduazione ambientale del fattore di sharing, il rafforzamento del legame tra tariffa, efficienza e qualità. L’impianto di price cap e il riferimento contabile all’anno (a-2) restano confermati.
Gli impatti sui PEF 2026-2029 e la validazione
La transizione all’MTR-3 impone a Enti territorialmente competenti e gestori una rilettura sistematica delle poste del Piano Economico-Finanziario: corretta imputazione delle nuove componenti, verifica dei conguagli pregressi, coerenza con le fonti contabili obbligatorie e puntuale motivazione degli scostamenti. La validazione del PEF da parte dell’Ente e la successiva approvazione ARERA presuppongono una compiuta tracciabilità delle grandezze, a presidio della sostenibilità economico-finanziaria dell’affidamento.
Adempimenti e tempistiche
Il passaggio al nuovo periodo comporta la predisposizione dei PEF secondo gli schemi e i termini definiti da ARERA. Poiché le scadenze puntuali possono essere aggiornate da provvedimenti attuativi ed eventuali proroghe, è opportuno verificarle di volta in volta rispetto agli atti dell’Autorità. Un presidio tempestivo del calendario regolatorio riduce il rischio di ritardi e di regimi transitori.
Come Solvere P.A. supporta Enti e gestori
I professionisti di Solvere P.A. affiancano Enti territorialmente competenti, Autorità d’ambito e gestori nella predisposizione, validazione e approvazione dei PEF secondo la regolazione ARERA vigente: dalla ricostruzione delle grandezze di costo alla corretta applicazione dell’MTR-3, dalla gestione dei conguagli alla motivazione degli scostamenti, fino al dialogo tecnico con l’Autorità. Approfondisci i nostri servizi su tariffe e regolazione e il supporto alla determinazione del PEFA e all’equilibrio dell’affidamento.
Domande frequenti
Che cos’è l’MTR-3?
È il Metodo Tariffario Rifiuti approvato da ARERA con la deliberazione 397/2025/R/rif per il terzo periodo regolatorio 2026-2029; disciplina la determinazione delle entrate tariffarie del servizio rifiuti e delle tariffe di accesso agli impianti.
Quali anni copre l’MTR-3?
Il quadriennio 2026-2029.
Qual è la delibera di riferimento dell’MTR-3?
La deliberazione ARERA 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 e il relativo Allegato A.
Che differenza c’è tra MTR-2 e MTR-3?
L’MTR-3 conferma l’impianto di price cap dell’MTR-2 ma modula in modo più articolato il limite alla crescita delle entrate, introduce componenti previsionali e sistematiche per i costi di filiera e unifica il fattore di sharing graduandolo sulle performance ambientali.
Il presente contenuto ha finalità informativa e non sostituisce l’analisi del testo integrale della deliberazione 397/2025/R/rif e del relativo Allegato A.
Leggi anche la serie PEFA
Questo articolo fa parte della serie di approfondimenti di Solvere P.A. su PEFA e affidamenti nel settore dei rifiuti urbani. Leggi anche il PEFA negli appalti di servizi: guida operativa, le gare per ARO in Puglia e il PEFA a garanzia dell’offerta, la revisione prezzi e il rischio inflattivo nell’appalto e l’equilibrio economico-finanziario della concessione.
Sulla separazione contabile che alimenta il PEF MTR-3, approfondisci con l’analisi della determinazione 1/DAGO/2026 e degli schemi di rendicontazione separata e la guida operativa all’Allegato 1.
Approfondimenti collegati: la raccolta dati ARERA sulle articolazioni dei corrispettivi (scadenza 30 settembre 2026) e l’analisi del TICSER e della nuova struttura delle tariffe dal 2028, che ridistribuisce il montante determinato dal MTR-3.
Per il calendario operativo del primo anno di applicazione del metodo si veda la checklist delle scadenze ARERA del 30 settembre 2026; sul regime della tariffa corrispettiva dopo il D.Lgs. 147/2026 e sulla nuova struttura dei corrispettivi dal 2028 (TICSER) rinviamo alle analisi dedicate.
Sugli adempimenti che convergono sulla medesima scadenza si vedano la guida alla compilazione della ricognizione dei corrispettivi e, sul fronte della separazione contabile, i conti annuali separati e il revisore legale.
