REGOLAZIONE ARERA · RIFIUTI
Con la deliberazione 396/2025/R/Rif ARERA ha approvato il TICSER, il Testo integrato dei corrispettivi del servizio di gestione dei rifiuti urbani: dal 1° gennaio 2028 la struttura di TARI e tariffa corrispettiva sarà riorganizzata su cinque componenti di costo. È la prima riforma organica dell’articolazione tariffaria dal DPR 158/1999 — e chi la legge solo come un tema da ufficio tributi non ne vede la sostanza: il TICSER è, prima di tutto, un problema di contabilità industriale del gestore e di coerenza con il PEF.
La struttura pentanomia: cinque componenti al posto del binomio fisso/variabile
Il TICSER supera l’impianto quota fissa / quota variabile ereditato dal metodo normalizzato e articola il corrispettivo in cinque componenti, ciascuna agganciata a un blocco di costi del servizio:
- T(DEC) — decoro urbano: i servizi indivisibili di fruizione collettiva (spazzamento, cestini, rimozione abbandoni) non riconducibili a utenze individuali;
- T(ACS) — accesso al servizio: la disponibilità di mezzi, infrastrutture e organizzazione messa a disposizione dell’utenza indipendentemente dai conferimenti;
- T(RAC) — raccolta e trasporto: le attività di raccolta delle frazioni differenziate e del residuo;
- T(REC) — trattamento e recupero: i conferimenti a riciclo, recupero di materia ed energia, al netto dei ricavi da vendita di materiali ed energia e dei corrispettivi dei sistemi di responsabilità estesa del produttore (EPR);
- T(SMAL) — trattamento e smaltimento: le operazioni finali in discarica o incenerimento senza recupero.
La direzione è dichiarata: rendere leggibile all’utente quanto del corrispettivo remunera la disponibilità del servizio e quanto i conferimenti effettivi, riequilibrare il riparto tra utenze domestiche e non domestiche e accompagnare la transizione verso sistemi di misurazione puntuale in cui la componente commisurata alla produzione effettiva di rifiuti cresce progressivamente di peso.

Il punto che i più trascurano: senza contabilità per componente il TICSER non si applica
Allocare i costi del servizio alle cinque componenti presuppone che il gestore disponga di una contabilità gestionale capace di segregare i costi per attività e per fase della filiera — esattamente la direzione imposta, sul versante regolatorio, dagli obblighi di separazione contabile della deliberazione 373/2025/R/Rif e dagli schemi di rendicontazione della determina 1/DAGO/2026. La sequenza logica è unica: unbundling → allocazione per componente → articolazione TICSER → riconciliazione con il PEF. Le gestioni che affronteranno il 2028 senza aver metabolizzato la separazione contabile si troveranno a costruire la pentanomia con riparti convenzionali difficilmente difendibili in sede di validazione.
Il secondo vincolo di sistema è il raccordo con il MTR-3 (del. 397/2025/R/Rif): il TICSER ridisegna la struttura dei corrispettivi, non il vincolo dei ricavi. Le entrate tariffarie complessive restano determinate dal PEF 2026-2029 con il limite alla crescita e i conguagli del metodo; la nuova articolazione redistribuisce il medesimo montante tra componenti e utenze. Ne segue che ogni scelta di articolazione è un esercizio a somma zero con vincitori e perdenti: l’analisi di impatto redistributivo per categoria di utenza — che ARERA sta preparando con la raccolta dati sulle articolazioni in scadenza al 30 settembre 2026 — sarà lo strumento con cui enti e gestori dovranno motivare le proprie scelte.
Cosa fare nel biennio 2026-2027: la roadmap
- Diagnosi della contabilità gestionale: verificare la capacità di allocare i costi per fase (raccolta, trattamento/recupero, smaltimento, servizi indivisibili) in coerenza con gli schemi di rendicontazione separata.
- Mappatura dei ricavi da avvio a recupero: corrispettivi EPR/CONAI e vendite di materia ed energia dovranno essere tracciati per confluire in riduzione della componente T(REC).
- Simulazione dell’impatto redistributivo: applicare la pentanomia al gettito attuale per stimare gli spostamenti tra utenze domestiche e non domestiche e tra categorie, e pianificare l’eventuale gradualità.
- Adeguamento dei sistemi di bollettazione e dei regolamenti: la trasparenza per componente dovrà arrivare fino al documento di riscossione.
- Coordinamento ETC-gestore-Comune: l’articolazione TICSER va istruita insieme al PEF 2026-2029 e ai suoi aggiornamenti, non dopo.
Sul versante della separazione contabile si vedano le nostre guide: gli obblighi di unbundling della del. 373/2025/R/Rif, la determina 1/DAGO/2026 sugli schemi di rendicontazione separata e la guida operativa all’Allegato 1. Per il quadro tariffario di periodo: aumenti TARI 2026 e MTR-3; sul confine tra servizio in privativa e mercato, che la struttura per componenti rende misurabile, l’analisi del market design del settore rifiuti; sugli effetti del D.Lgs. 147/2026 su dichiarazioni e sanzioni, tariffa corrispettiva e TARI dopo il D.Lgs. 147/2026.
Per il calendario degli adempimenti che convergono sul medesimo termine si veda la checklist delle scadenze ARERA del 30 settembre 2026; sul passaggio alla tariffa corrispettiva e sui suoi riflessi dichiarativi, l’analisi del D.Lgs. 147/2026.
I dati raccolti con la ricognizione dei corrispettivi costituiscono la baseline di questa riforma: sul modo in cui vanno dichiarati si veda la guida alla compilazione della ricognizione.
Il passaggio alla pentanomia interessa anche le procedure di affidamento bandite nel biennio-ponte: il PEFA posto a base di gara secondo lo schema tipo di bando ARERA (deliberazione 596/2024/R/rif) dovrà rappresentare ex ante la nuova struttura dei corrispettivi; sul ruolo dello strumento quando l’affidamento assume la forma dell’appalto si veda la guida al PEFA negli appalti di servizi rifiuti.
Dal 1° gennaio 2028, per effetto della deliberazione ARERA 396/2025/R/Rif del 5 agosto 2025. Il biennio 2026-2027 è la finestra di adeguamento di contabilità, sistemi e regolamenti.
Sì: la nuova articolazione per componenti riguarda sia la TARI sia la tariffa corrispettiva di cui all’art. 1, comma 668, L. 147/2013, applicata dai gestori nei regimi di misurazione puntuale.
No, di per sé: il montante dei ricavi resta determinato dal PEF secondo il MTR-3 (del. 397/2025/R/Rif). Il TICSER ne ridistribuisce la struttura tra componenti e categorie di utenza: l’effetto per il singolo utente dipende dall’esito redistributivo dell’articolazione adottata.
Riferimenti: del. ARERA 396/2025/R/Rif del 5 agosto 2025 (TICSER); del. ARERA 397/2025/R/Rif (MTR-3 2026-2029); del. 373/2025/R/Rif e det. 1/DAGO/2026 (separazione contabile); art. 1, commi 639 ss. e 668, L. 147/2013; DPR 158/1999.
