La sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2025, resa in materia di servizio idrico integrato, prende le mosse dal contenzioso sulla copertura tariffaria degli oneri da conguaglio nel metodo MTI-3, ma finisce per enucleare una serie di principi di carattere generale sulla regolazione tariffaria dei servizi essenziali, che travalicano il perimetro del solo settore idrico per assumere valore paradigmatico anche per il settore rifiuti. Il Collegio muove dalla disciplina primaria, evidenziando che, in materia tariffaria, la legge attribuisce al regolatore indipendente il compito di comporre, in un equilibrio dinamico e non predeterminato, finalità sociali, esigenze di sostenibilità economica delle gestioni e tutela dell’ambiente, definendo le componenti di costo della tariffa tenendo conto tanto del costo finanziario del servizio, quanto dei costi ambientali e della risorsa. Tale impostazione discende, da un lato, dall’art. 10, comma 14, lett. d), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. l. 12 luglio 2011, n. 106, che affida all’Autorità (all’epoca AEEGSI, oggi ARERA) la definizione delle componenti di costo tariffarie, e, dall’altro lato, dall’art. 119, comma 2, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che impone di internalizzare nelle tariffe anche i costi ambientali e della risorsa, nonché di considerare le ripercussioni sociali del loro recupero. Su questa base, l’Adunanza Plenaria individua quattro criteri direttivi di ordine generale che devono guidare ogni regolazione tariffaria di servizi pubblici a rete: La regolazione tariffaria deve dunque essere costruita – secondo il Consiglio di Stato – in modo da:a) garantire una correlazione tra costi efficienti e ricavi idonea ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario della gestione;b) escludere, tendenzialmente, il recupero in tariffa dei costi riconducibili a scelte non efficienti, con particolare riferimento a quelli finanziari;c) tenere conto dei costi ambientali e della risorsa e delle ricadute sociali del recupero dei costi stessi (anche attraverso strumenti selettivi quali tariffe agevolate per utenti in condizioni di disagio ai sensi dell’art. 26, comma 3, d.lgs. 201/2022). La Plenaria sottolinea, inoltre, che il modello tariffario idrico è strutturato come un meccanismo di price-cap, in cui i ricavi complessivi riconosciuti al gestore – il vincolo ai ricavi del gestore (VRG) – sono determinati sulla base dei costi riconosciuti dal regolatore, a partire dalle informazioni fornite dai gestori, e che il sindacato del giudice amministrativo sulle scelte regolatorie è “funzionale” (incentrato su ragionevolezza e proporzionalità) e non meramente “sussuntivo”, proprio perché si confronta con regole settoriali elaborate da un’autorità tecnica indipendente in un ambito connotato da elevata complessità e forte discrezionalità tecnica. 2. Equilibrio economico-finanziario e costi “efficienti”: non un diritto al rimborso di ogni costo, ma una valutazione complessiva sostenibile Uno dei passaggi più significativi della decisione è la definizione dell’equilibrio economico-finanziario della gestione non come diritto assoluto del gestore a vedersi rimborsato, voce per voce, ogni costo sostenuto, bensì come risultato di una valutazione complessiva, ampia e sostenibile, della remunerazione complessiva garantita al gestore, rapportata ai costi “efficienti” del servizio e agli obiettivi di politica regolatoria. Il Consiglio di Stato chiarisce che: Ne discende che l’equilibrio economico-finanziario viene inteso come “equilibrio di sistema”: ciò che va tutelato non è il margine aziendale derivante da ogni singola voce di costo, ma la sostenibilità complessiva della gestione nel medio-lungo periodo, in presenza di regole che incentivino efficienza, innovazione, tutela ambientale e universalità del servizio. Questo approccio è perfettamente sovrapponibile al disegno del MTR rifiuti, dove il VRG (vincolo ai ricavi di gestione) costituisce il tetto massimo dei ricavi riconoscibili al gestore, a copertura dei costi operativi e di investimento considerati efficienti secondo i criteri fissati dall’Autorità (deliberazione 443/2019/R/RIF e allegato MTR; successivamente, per il biennio 2024-2025, deliberazione 389/2023/R/RIF e relativi allegati). Arera+2Arera+2 3. Dall’idrico ai rifiuti: la trasposizione dei principi al MTR, MTR-2 e al futuro MTR-3 Sebbene la sentenza n. 16/2025 sia formalmente dedicata al settore idrico (metodo MTI-3), i principi affermati hanno portata generale per ogni regolazione tariffaria affidata ad ARERA, inclusa quella dei rifiuti urbani, in cui il MTR (prima versione), il MTR-2 e, a partire dal 2026, il MTR-3 delineano un assetto di price-cap analogo, fondato su un VRG determinato sulla base di parametri standard, di costi riconosciuti e di meccanismi perequativi. Nel settore rifiuti, il quadro regolatorio è stato, ed è tuttora, oggetto di un intenso dialogo tra ARERA e giurisprudenza amministrativa: si pensi, in particolare, alle sentenze del Consiglio di Stato nn. 10548, 10550, 10734 e 10775 del 2023, in materia di “impianti minimi”, che hanno determinato un’ampia revisione della disciplina tariffaria degli impianti di trattamento, sfociata nella deliberazione ARERA 7/2024/R/RIF; nonché alle più recenti decisioni del 2025 sul tema della revisione prezzi negli appalti per il servizio rifiuti, che hanno ribadito l’assenza di un diritto automatico all’adeguamento dei corrispettivi oltre i limiti del VRG definito dal MTR. In questa prospettiva, la Plenaria n. 16/2025 rafforza, per analogia, alcuni capisaldi interpretativi ormai difficilmente contestabili anche nel settore rifiuti: 4. Il ruolo degli Enti territorialmente competenti: istruttoria sui costi, benchmark e motivazione delle scelte Alla luce dei principi affermati dal Consiglio di Stato, l’azione dell’Ente territorialmente competente (ETC, ATO, EGATO, Agenzia d’ambito) nel procedimento di validazione del PEF MTR acquista una centralità ancora più marcata. Se il regolatore nazionale definisce la “grammatica” del metodo (struttura del VRG, criteri di riconoscimento dei costi, parametri standard e perequazioni), spetta infatti all’Ente locale e/o d’ambito – nell’esercizio di poteri propri – verificare, caso per caso, la congruità dei costi dichiarati dal gestore rispetto a: Questa verifica di congruità, per essere conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità evidenziati dalla Plenaria, non può ridursi a un mero controllo formale dei prospetti MTR, ma deve sostanziarsi in una istruttoria tecnica approfondita, preferibilmente documentata da analisi comparative (benchmark) che consentano di collocare il gestore su una “frontiera” di efficienza rispetto a: In termini giuridici, ciò significa che, quando l’Ente di governo d’ambito discosta – in aumento o in diminuzione – i costi proposti dal gestore rispetto a tali benchmark, è tenuto a motivare puntualmente le ragioni del discostamento: l’equilibrio economico-finanziario non è più, nella lettura della Plenaria, una “coperta” che il giudice è chiamato