Solvere P.A. · Regolazione ARERA e affidamenti del servizio
Nel ciclo dei servizi pubblici locali la dinamica delle entrate tariffarie non si governa a valle, con la predisposizione del PEF, ma a monte: con una pianificazione puntuale e conforme alla regolazione. È questa la vera leva per calmierare l’incremento delle entrate tariffarie e, insieme, per presidiare il controllo del gestore — anche nei casi di appalto di servizio. Lo strumento attraverso cui questa pianificazione prende forma è il Piano Economico-Finanziario di Affidamento (PEFA).
La pianificazione preventiva come argine all’incremento tariffario
La determinazione tariffaria conforme al metodo ARERA riconosce i costi efficienti e ne disciplina la dinamica ammessa. Ma la qualità del risultato dipende dalla solidità della pianificazione a monte: obiettivi di servizio, perimetro delle prestazioni, investimenti e relativi ammortamenti, conguagli attesi. Una pianificazione preventiva rigorosa evita che, in sede di predisposizione tariffaria, emergano novità e incertezze — costi non previsti, prestazioni non contrattualizzate, poste prive di adeguata giustificazione — che si traducono in oscillazioni e in incrementi difficilmente sostenibili per cittadini e imprese. È in questa fase, e non a consuntivo, che si decide la traiettoria della tariffa.
Che cos’è il PEFA e dove si colloca
Il PEFA è parte integrante ed essenziale del contratto di affidamento: illustra l’andamento dei costi di gestione, degli investimenti e dei ricavi previsti lungo l’intero periodo dell’affidamento e consente di verificarne l’equilibrio economico-finanziario. Introdotto formalmente da ARERA con la deliberazione 385/2023/R/rif e ulteriormente disciplinato dalla deliberazione 596/2024/R/rif, il PEFA si inserisce nel quadro delineato dalla deliberazione 443/2019/R/rif — efficienza economica, equilibrio dei gestori, obiettivi ambientali e sostenibilità tariffaria — e dialoga costantemente con il Metodo Tariffario Rifiuti (deliberazioni 363/2021/R/rif e, per il terzo periodo regolatorio, 397/2025/R/rif). In altri termini, il PEFA è il ponte tra la gara e la successiva vita tariffaria del contratto.
PEFA di gara e PEFA di offerta: due presìdi distinti
La regolazione distingue due momenti. Il PEFA di gara è responsabilità dell’Ente territorialmente competente: fissa gli obiettivi operativi, definisce le azioni e gli investimenti necessari, li traduce in valori economici e ne valuta la fattibilità complessiva, ponendo la base economico-finanziaria della procedura. Il PEFA di offerta è invece elaborato dal concorrente: sottopone ad analisi critica le azioni previste, propone efficientamenti, affina le stime economiche e verifica la fattibilità tecnico-economica dell’impegno assunto. Presidiare entrambi i passaggi — la coerenza del PEFA di gara e la solidità del PEFA di offerta — è ciò che mette al riparo l’Ente da sorprese in fase di esecuzione.
Dall’oggetto del contratto alla tariffa: prima la rispondenza
Il presidio comincia dalla verifica della rispondenza tra l’oggetto e la prestazione del contratto di affidamento e ciò che verrà riconosciuto in tariffa. Occorre accertare, preventivamente, che le attività dedotte in contratto, i livelli di servizio e gli standard di qualità corrispondano alle grandezze che alimenteranno il PEF. Un disallineamento tra il contratto e la tariffa è la principale fonte di contenzioso tra Ente e operatore: si contesta, a valle, ciò che non è stato chiaramente definito a monte. La verifica di rispondenza è quindi il primo, imprescindibile controllo.
I contenuti del PEFA e l’equilibrio economico-finanziario
La costruzione del PEFA è un’attività complessa e iterativa, fondata su analisi contabili, riclassificazione dei dati e dinamiche previsionali. Vi confluiscono i costi operativi e d’uso del capitale, i ricavi, il piano degli investimenti e il relativo cronoprogramma, la matrice dei rischi con la loro allocazione tra Ente e gestore, fino alla verifica dell’equilibrio economico-finanziario e alle condizioni di revisione e riequilibrio. Ogni assunto va reso tracciabile e coerente con il metodo: è la disciplina di questi elementi a garantire che, negli anni, la tariffa resti sostenibile e che l’equilibrio dell’affidamento non venga rimesso in discussione da poste impreviste.
Il PEFA a presidio degli assunti economici dell’offerta
Negli appalti di servizio e nelle procedure di partenariato pubblico-privato, gli impegni e gli assunti economici dell’offerta vanno presidiati proprio attraverso il PEFA. Presidiare l’offerta significa verificare che i risparmi promessi, i livelli di servizio e gli investimenti dichiarati siano sostenibili e coerenti con l’equilibrio dell’affidamento, ancorandoli a ipotesi documentate. È questo il modo più efficace per prevenire l’insorgere di contenziosi con l’operatore: una corretta allocazione dei rischi e chiare condizioni di riequilibrio, definite ex ante, riducono drasticamente lo spazio per rinegoziazioni opportunistiche e per rivendicazioni in corso di rapporto.
Perché serve un supporto tecnico-economico
Il presidio della pianificazione preventiva richiede competenze che stanno all’incrocio tra regolazione, contratto e finanza dei servizi. Un supporto tecnico-economico nella gestione dei contratti di affidamento assicura che ogni assunto sia verificato prima di diventare vincolante, che le prestazioni siano correttamente perimetrate e che gli oneri riconoscibili siano coerenti con il metodo. È così che si esercita, in concreto, il controllo del gestore: non con verifiche ex post, ma con una pianificazione condivisa e documentata che non lascia spazio a incertezze nella predisposizione tariffaria.
La competenza di Solvere P.A.
Solvere P.A. mette a disposizione degli Enti la propria competenza nei settori regolati e nella pianificazione economico-finanziaria dei partenariati pubblico-privato, anche per procedure complesse. Dall’analisi di rispondenza tra contratto e tariffa alla costruzione e validazione del PEFA — di gara e di offerta — fino al presidio dell’equilibrio economico-finanziario e delle condizioni di riequilibrio, affianchiamo Enti territorialmente competenti e stazioni appaltanti perché la pianificazione sia, sin dall’origine, lo strumento che calmiera la tariffa, controlla il gestore e tutela l’interesse pubblico.
Approfondimenti
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Per il quadro d’insieme, vedi la guida completa al PEFA: cos’è il Piano Economico-Finanziario di Affidamento.