C’è una domanda che gli uffici dei gestori in house si pongono a bassa voce, nelle settimane in cui si costruisce il piano economico finanziario dei rifiuti: la predisposizione tariffaria «grezza» — quella che il gestore elabora prima della validazione dell’ente d’ambito — va approvata dal controllo analogo? La domanda sembra tecnica. In realtà tocca il cuore del rapporto tra la regolazione incentivante dell’ARERA e la natura delle società che operano solo nell’interesse delle comunità che le possiedono.
Il nuovo metodo tariffario rifiuti 2026-2029 (MTR-3, delibera 397/2025/R/rif) è costruito, come i metodi che l’hanno preceduto, su una logica di mercato: il gestore è un soggetto che ottimizza, e la regolazione lo spinge a farlo con premi e penalità. Ma cosa resta di quella logica quando il gestore e il proprietario coincidono?
La predisposizione «grezza» non è un atto neutro
Chi riduce il PEF a un adempimento contabile sbaglia prospettiva. Nella fase di predisposizione il gestore sceglie: quali costi portare a riconoscimento e come classificarli, quale coefficiente di recupero di produttività (il parametro Xa) considerare sostenibile, quali investimenti far rientrare nel potenziamento del servizio (il parametro Ka), come impostare il fattore di sharing dei proventi. Sono scelte che orientano il profilo tariffario di un intero quadriennio e che si riflettono sulla bolletta di ogni utenza. Nel lessico del Testo unico sulle società partecipate (D.Lgs. 175/2016) sono, a tutti gli effetti, «decisioni significative».
La procedura, però, le tratta come un passaggio istruttorio: il gestore predispone, l’Ente territorialmente competente valida, l’Autorità approva. Il controllo analogo — quando c’è — interviene di norma a valle, sul PEF già formato, o addirittura in sede di sola validazione d’ambito. La prima vera scelta economica è già stata compiuta. È questo il punto da cui parte la riflessione.
Il MTR-3 è un meccanismo di incentivo: sharing, X e K
Per capire la posta in gioco bisogna ricordare come funziona l’incentivo. Il MTR-3 introduce un fattore di sharing (ba) che l’Ente territorialmente competente modula in un intervallo compreso tra 0,2 e 0,9: regola la quota dei proventi da vendita di materiali ed energia e dei corrispettivi dei sistemi di responsabilità estesa del produttore (EPR) che il gestore può trattenere. Più una gestione è efficace nel differenziare e nel riciclare — misurata anche attraverso i macro-indicatori di qualità — maggiore è la quota che resta al gestore. È un premio, e come ogni premio presuppone un soggetto da premiare.
Lo stesso vale per il limite alla crescita annua, fissato al parametro (1+ρa), dove ρa somma l’inflazione programmata, il recupero di produttività Xa (più severo per le gestioni meno performanti) e il potenziamento Ka. Il messaggio regolatorio è inequivocabile: chi è efficiente guadagna margine, chi non lo è lo cede. È la grammatica di un mercato. La domanda è se quella grammatica abbia ancora senso quando il soggetto incentivato non ha un interesse proprio distinto da quello di chi paga la tariffa.

Il controllo analogo pretende di incidere «a monte»
Il controllo analogo non è un’etichetta. Secondo gli artt. 2 e 16 del TUSP e l’art. 12 della direttiva 2014/24/UE, esso consiste in un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società: un controllo «analogo a quello esercitato sui propri servizi», che la giurisprudenza traduce nell’immagine della società come longa manus dell’ente, priva di una sostanziale alterità rispetto ai soci. Il Testo unico sui servizi pubblici locali (D.Lgs. 201/2022) ha irrigidito, non allentato, questa impostazione, caricando l’affidamento in house di un onere motivazionale rafforzato.
Se il controllo deve mordere sulle decisioni significative, allora la predisposizione tariffaria — che significativa lo è per definizione — dovrebbe transitare per gli organi del controllo analogo prima di diventare la proposta che l’ambito valida. Altrimenti si ottiene un controllo che arriva quando la partita è già chiusa. E qui si apre il primo interrogativo di governance: chi decide davvero le leve di efficienza del PEF, il management del gestore o i soci che il controllo analogo dovrebbe rendere sovrani?
Il cortocircuito dell’in house: a chi parla l’incentivo?
Nelle società in house che svolgono compiti esclusivamente nell’interesse delle amministrazioni socie, premio e penalità del metodo tornano al medesimo soggetto economico. La quota di proventi trattenuta grazie a un buon fattore di sharing non remunera un azionista terzo: alimenta riserve, utili o minori tariffe future di una società che è dei Comuni serviti. La penalità per inefficienza, specularmente, non colpisce un operatore di mercato: ricade sulla stessa comunità che è socia del gestore e che, attraverso l’ente d’ambito, ne valida la tariffa. L’incentivo, insomma, è rivolto a chi lo eroga e a chi lo subisce nello stesso tempo.
Non è un rilievo per negare valore all’efficienza — che resta un obiettivo di interesse pubblico — ma per chiedersi dove, nell’in house, risieda la leva che il MTR intende azionare. In un operatore privato lo sharing è un patto: ti lascio una quota del valore che crei, così ti conviene crearne. In un in house quel patto si stipula tra il socio e sé stesso. La spinta all’efficienza, se c’è, non può che nascere nel luogo in cui si formano gli indirizzi strategici della società: di nuovo, il controllo analogo. Che torna così a essere non un adempimento, ma la sede naturale delle scelte che il metodo tariffario attribuisce, sulla carta, al gestore.
Il tema non è isolato. Si lega al rafforzamento degli oneri motivazionali sull’in house e alla verifica dei benefici per la collettività (si veda l’analisi sulla delibera della Corte dei conti 282/2026), e alla transizione verso la tariffa corrispettiva e il TICSER, che rende ancora più trasparente — e quindi più politicamente sensibile — il nesso tra scelte del gestore e costo per la singola utenza. La qualità, infine, entra direttamente nella leva dello sharing attraverso i macro-indicatori (si veda il macro-indicatore R3).
Le domande che restano aperte
Nessuna di queste considerazioni ha una risposta scritta nel metodo. Sono, piuttosto, i quesiti che un’amministrazione socia dovrebbe porsi prima di approvare il prossimo PEF. Primo: la predisposizione tariffaria grezza del gestore in house è una «decisione significativa» da sottoporre al controllo analogo a monte, o un atto tecnico che il controllo può limitarsi a ratificare a valle? Secondo: se premio e penalità del MTR ricadono sulla stessa comunità, qual è il soggetto che l’incentivo deve effettivamente muovere, e con quali strumenti di governance? Terzo: il fattore di sharing, pensato per trattenere valore in capo a un operatore, nell’in house va letto come leva di efficienza o come semplice partita di giro contabile tra il socio e la sua società?
Sono domande che spostano il baricentro dal metodo tariffario alla governance societaria. Ed è esattamente lì — nella capacità del controllo analogo di incidere sulle scelte economiche prima che diventino tariffa — che si gioca, per le in house, il senso stesso dell’incentivo regolatorio.
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Il metodo tariffario affida la predisposizione del PEF al gestore e la validazione all’ente d’ambito. Nelle società in house, però, la predisposizione incorpora decisioni significative (costi riconosciuti, parametri X e K, fattore di sharing) che, in base agli artt. 2 e 16 del TUSP e all’art. 12 della direttiva 2014/24/UE, rientrano nell’ambito del controllo analogo. La riflessione di Solvere è che tali scelte andrebbero ricondotte agli organi del controllo analogo a monte, non ratificate a valle.
È il parametro (ba), modulato dall’Ente territorialmente competente tra 0,2 e 0,9, che stabilisce la quota dei proventi da vendita di materiali ed energia e dei corrispettivi EPR che il gestore può trattenere. È più favorevole per le gestioni che differenziano e riciclano meglio, misurate anche tramite i macro-indicatori di qualità.
Perché nelle società in house che operano solo nell’interesse delle amministrazioni socie il gestore e il proprietario coincidono. Il premio trattenuto grazie allo sharing torna alla comunità socia sotto forma di riserve, utili o minori tariffe future; la penalità per inefficienza ricade sulla stessa comunità. L’incentivo, pensato per un operatore di mercato, si rivolge quindi a chi lo eroga e a chi lo subisce insieme.
Il controllo analogo consiste in un’influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società, equiparabile al controllo sui propri servizi. Non tutte le scelte gestionali ordinarie vi rientrano, ma quelle di rilievo strategico ed economico — tra cui la costruzione del profilo tariffario pluriennale — sì.
