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Macro-indicatore R3: gli orientamenti ARERA sull’efficienza tecnico-ambientale della gestione (DCO 273/2026/R/rif)

Macro-indicatore R3 sull'efficienza tecnico-ambientale della gestione dei rifiuti urbani: orientamenti ARERA

REGOLAZIONE ARERA · RIFIUTI · QUALITÀ TECNICA

Con il documento per la consultazione 273/2026/R/rif del 23 luglio 2026 l’Autorità ha messo in consultazione, fino al 30 settembre 2026, gli orientamenti per il calcolo del macro-indicatore R3 sull’efficienza tecnico-ambientale della gestione. È il più insidioso dei tre macro-indicatori introdotti dalla RQTR, perché non misura la qualità del servizio reso all’utente ma l’impronta di carbonio dell’intera filiera — raccolta, trasporto, trattamento — espressa in tonnellate di CO2 equivalente. E poiché la qualità tecnica è destinata a produrre effetti sul vincolo dei ricavi, il modo in cui R3 viene calcolato decide chi, fra territori diversi, pagherà di più. Su questo, e non sulla metodologia in sé, si gioca la consultazione.

Da dove nasce R3: la RQTR completata e un procedimento dedicato

Il perimetro è fissato dalla deliberazione 374/2025/R/rif del 29 luglio 2025 (pubblicata il 31 luglio), che ha completato la regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani introducendo tre macro-indicatori: R1, efficacia dell’avvio a riciclaggio dei rifiuti di imballaggio; R2, efficacia dell’avvio a riciclaggio della frazione organica; R3, efficienza tecnico-ambientale della gestione. I primi due misurano la capacità del servizio di raccolta di consegnare agli impianti materiale di qualità adeguata, e restano ancorati a grandezze note agli operatori. Il terzo cambia registro: adotta come metrica comune la CO2 equivalente e valuta l’intera filiera, dal punto di raccolta al destino finale.

Che il salto fosse impegnativo lo riconosce la stessa Autorità: con la deliberazione 407/2025/R/rif del 9 settembre 2025 (pubblicata il 10 settembre) è stato avviato un procedimento autonomo «per il calcolo del macro-indicatore R3 sull’efficienza tecnico-ambientale della gestione previsto dalla deliberazione dell’Autorità 374/2025/R/rif», con focus group tecnici destinati a consolidare la metodologia e a determinare i valori predefiniti della cosiddetta default option. Il DCO 273/2026 è l’esito di quel procedimento istruttorio e ne rappresenta la prima messa in consultazione: l’Autorità dichiara l’obiettivo di adottare il provvedimento finale entro il 31 dicembre 2026, per un’applicazione dell’indicatore a decorrere dal 2028, secondo quanto previsto dal comma 7septies.4 della RQTR.

Che cosa misura R3: tre componenti di impatto, tre attività

Il documento articola l’indicatore su tre componenti di impatto, riferite all’ambito tariffario: Trimpracc, l’impatto del trasporto dei rifiuti urbani residui, della frazione organica e della frazione estranea dai punti di raccolta stradali o presso le utenze — domestiche e non domestiche — all’impianto di stoccaggio o di trasferenza; Trimpconcf, l’impatto del trasporto dallo stoccaggio agli impianti di destino finale; Treatconf, l’impatto del trattamento fino al destino finale. Queste componenti sono poi ripartite su tre attività — Raccimp (raccolta e gestione della frazione estranea), Trimpconcf* e Treatconf* — con l’unità funzionale costituita dalla quantità di rifiuti urbani raccolta.

Le tre componenti di impatto del macro-indicatore R3: trasporto in raccolta, trasporto a conferimento e trattamento
Le tre componenti di impatto che compongono il macro-indicatore R3.

Due scelte metodologiche vanno lette con attenzione perché delimitano ciò che entra nel conto. La prima riguarda i confini del sistema, circoscritti alla fase di esercizio (operation): restano fuori la costruzione e la dismissione degli impianti e dei veicoli. La seconda è l’adozione di un approccio attributional-oriented con fattori emissivi convenzionali, in luogo di una valutazione consequenziale caso per caso: si guadagna comparabilità fra ambiti, si perde capacità di rappresentare le specificità gestionali. Entrambe sono oggetto di spunto di consultazione (Q4 e Q5), e non sono scelte neutre per chi ha investito in soluzioni impiantistiche fuori standard.

La costruzione del fattore emissivo e i valori predefiniti

L’impalcatura di calcolo poggia su una relazione semplice — EFTot = EFupstream + EFos − EFbenefici — in cui la componente upstream rappresenta la filiera energetica del vettore impiegato, la componente on-site le emissioni dirette dell’uso di veicoli e impianti, e i benefici i crediti riconosciuti per l’energia recuperata e per il compost prodotto. È nella parametrizzazione di questi tre addendi, e non nella formula, che si decidono gli esiti.

Per la fase upstream il documento propone, fra gli altri, 87,1 gCO2eq/MJ per il gasolio, 89,9 per la benzina, 75,4 per il gas naturale, 82,6 per il GPL e 21,26 per il biometano da rifiuti (valore GSE 2021). Merita segnalazione la differenziazione del fattore dell’energia elettrica secondo la destinazione d’uso: 444,0 gCO2eq/kWh per la ricarica dei veicoli, in quanto consumo marginale, contro 227,4 gCO2eq/kWh per i consumi di impianto, riferiti al mix nazionale — quasi il doppio, con un effetto tutt’altro che marginale sulla convenienza ambientale della flotta elettrica come viene contabilizzata dall’indicatore (Q10). I fattori relativi ai consumi elettrici sono soggetti ad aggiornamento triennale per tenere conto delle variazioni del mix nazionale.

Sul fronte impiantistico i valori proposti sono i seguenti, e la loro distanza è il vero contenuto politico del documento:

Destino finaleFattore emissivo on-site propostoNote metodologiche
Discarica~1.400 kgCO2eq/tMetodologia IPCC Tier 2; non si conteggiano i benefici da produzione di energia (semplificazione)
Incenerimento651,49 kgCO2eq/tDa monitoraggio EU ETS 2024; la differenziazione con/senza recupero energetico è in consultazione (Q19, Q20)
Compostaggio81,80 kgCO2eq/tAl netto dei benefici riconosciuti al compost
Digestione anaerobica1,12 kgCO2eq/tAl netto dei benefici energetici
TMBAssimilato al compostaggio per la sola parte biologicaQuota convenzionale pari a circa il 30% della massa in ingresso (Q21)
Valori di default proposti dal DCO 273/2026/R/rif per i fattori emissivi on-site degli impianti di trattamento.

Per i veicoli, il documento esemplifica il calcolo su un mezzo pesante rigido Euro 6 a velocità urbana di 30 km/h, con metodologia COPERT 5: 1,065 kgCO2eq/km a gasolio, 0,956 a biometano, 0,837 a gas naturale e 0,311 in trazione elettrica.

La default option: chi non misura riceve un valore predefinito

In fase di prima applicazione l’Autorità consente la quantificazione di R3 anche in caso di carenza informativa, attraverso valori predefiniti. La previsione è ragionevole — senza di essa l’indicatore sarebbe inapplicabile nella maggior parte degli ambiti — ma introduce una questione distributiva che va nominata: la calibrazione dei default è una scelta redistributiva, non un dettaglio tecnico. Se il valore predefinito risulta mediamente più favorevole del dato reale, il gestore che ha investito in sistemi di misurazione si trova penalizzato rispetto a chi non misura; se è più sfavorevole, il default opera come sanzione implicita per la carenza informativa, colpendo anche gestioni che quella carenza non hanno scelto. Non esiste una terza possibilità, e la scelta fra le due non è argomentata nel documento.

Sul piano dei flussi informativi il documento delinea una filiera probatoria che i gestori conoscono: registri di carico e scarico, formulari di identificazione del rifiuto, MUD, fatture e analisi merceologiche, con periodo di conservazione da definire, e individuazione dei soggetti di riferimento per ciascun flusso — il gestore dell’impianto TMB per il rifiuto indifferenziato, l’operatore del pretrattamento per la frazione estranea degli imballaggi, il gestore dell’impianto di trattamento dell’organico per la frazione estranea. Le distanze potranno essere rilevate con sistemi GPS o contachilometri (Q30, Q31), con una distanza convenzionale di 25 km ipotizzata per le piattaforme dei sistemi collettivi (Q38).

Il nodo: R3 misura anche ciò che il gestore non governa

Qui sta il punto che riteniamo dirimente e che la consultazione dovrebbe affrontare. Un indicatore costruito sulla CO2 equivalente di filiera è dominato, quantitativamente, dal destino finale del rifiuto, cioè dalla dotazione impiantistica del territorio — una variabile che non dipende dall’efficienza del gestore ma dalla pianificazione regionale e d’ambito, ai sensi degli articoli 195, 196 e 199 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Un ordine di grandezza chiarisce la questione meglio di qualunque argomento.

Si considerino due ambiti che gestiscono il medesimo rifiuto urbano residuo con pari efficienza operativa. L’ambito A dispone di impianti di prossimità e conferisce a 25 km; l’ambito B, in deficit impiantistico, conferisce in discarica a 180 km. Assumendo un carico utile di 10 tonnellate e il ritorno a vuoto — ipotesi nostre, non del documento — il fattore di 1,065 kgCO2eq/km del mezzo a gasolio si traduce in circa 0,213 kgCO2eq per tonnellata-chilometro:

Voce (per tonnellata di rifiuto urbano residuo)Ambito A — impianti di prossimitàAmbito B — deficit impiantisticoDivario
Trasporto a conferimento25 km → ≈ 5,3 kgCO2eq/t180 km → ≈ 38,3 kgCO2eq/t≈ 33 kgCO2eq/t
TrattamentoIncenerimento → 651,5 kgCO2eq/tDiscarica → ≈ 1.400 kgCO2eq/t≈ 749 kgCO2eq/t
Totale≈ 657 kgCO2eq/t≈ 1.438 kgCO2eq/t≈ 2,2 volte
Elaborazione Solvere P.A. sui valori di default proposti dal DCO 273/2026/R/rif (ipotesi: carico utile 10 t, ritorno a vuoto, mezzo pesante rigido Euro 6 a gasolio). Esemplificazione a fini illustrativi.

Il risultato è istruttivo non per il rapporto finale, ma per la composizione del divario: il contributo del trasporto — l’unica delle due voci su cui il gestore possa realisticamente incidere nel breve periodo, ottimizzando percorsi e rinnovando la flotta — pesa per circa il 4% dello scarto complessivo. Il restante 96% è determinato dal destino finale, cioè da una scelta di pianificazione. Un ambito privo di impianti viene così penalizzato due volte: una prima per il fattore emissivo del destino disponibile, una seconda perché il fattore ε previsto dal Titolo Vquinquies della RQTR — che dovrebbe rappresentare i diversi livelli di innovazione tecnologica ed efficienza tecnica degli impianti — per le discariche, riconosce il documento stesso al punto 3.28, «risulta sempre penalizzante indipendentemente dall’innovazione», e non conteggia gli eventuali benefici emissivi della produzione di energia da biogas.

Sul piano dell’analisi economica la conseguenza è precisa. Se l’esito di R3 si traduce in premi e penalità sul vincolo dei ricavi, l’effetto è un trasferimento di costo sull’utenza di un territorio in ragione di un deficit infrastrutturale imputabile al pianificatore, non al soggetto regolato né tantomeno all’utente. È l’esatto rovescio della funzione incentivante: un incentivo opera se il destinatario può modificare il proprio comportamento per conseguirlo. Dove la leva è indisponibile, il meccanismo degrada da incentivo a mero prelievo. La stessa logica che, nel perimetro degli affidamenti, impone di allocare ciascun rischio alla parte che è in grado di governarlo vale qui: un indicatore incentivante deve isolare la componente controllabile dal soggetto regolato.

Va segnalata, nella medesima direzione, l’esclusione dei benefici da recupero di materia per gli impianti di TMB e di incenerimento, posta in consultazione al punto Q6: una scelta di semplificazione che, se confermata, comprime il vantaggio comparativo delle filiere orientate al recupero di materia rispetto a quelle a recupero energetico, con effetti che meritano quantificazione prima di essere consolidati.

Il raccordo con il PEF: un dato, due esposizioni

C’è un profilo che riguarda direttamente chi predispone e chi valida i piani economico-finanziari. Fra gli spunti di consultazione il documento chiede conto della coerenza dell’allocazione dei chilometri percorsi con quella adottata nel PEF (Q32). Significa che la medesima grandezza fisica — le percorrenze per flusso e per ambito — alimenterà tanto il riconoscimento dei costi in sede tariffaria quanto il calcolo di R3. Ne discende una doppia esposizione: un’allocazione approssimativa o non documentata non produce più soltanto un rilievo istruttorio sul PEF, ma si riverbera sul macro-indicatore e, per suo tramite, sul quadro incentivante. È un ottimo argomento per anticipare al 2026 l’impianto della rilevazione, invece di inseguirla nel 2028.

Il riferimento sistematico resta il pacchetto di riforma che l’Autorità sta componendo — MTR-3, TICSER e separazione contabile — di cui R3 costituisce il tassello ambientale. Sul metodo tariffario del quadriennio rinviamo alla nostra guida all’MTR-3 e ai PEF 2026-2029; sulla nuova struttura dei corrispettivi all’analisi del TICSER e delle tariffe rifiuti dal 2028, che condivide con R3 la decorrenza; sugli assetti di mercato che la regolazione sta ridisegnando, l’approfondimento sul market design del settore rifiuti fra privativa e mercato.

Che cosa osservare entro il 30 settembre

Il documento pone quarantuno spunti di consultazione (da Q1 a Q41). Non tutti pesano allo stesso modo. Per un ente territorialmente competente o per un gestore, l’ordine di priorità che suggeriamo è il seguente.

  1. Q18, Q19 e Q20 — i fattori di discarica e incenerimento. Sono le due voci che determinano il grosso del risultato. Chi conferisce in discarica per assenza di alternative ha interesse a che il fattore ε non operi come penalità incondizionata e a che i benefici da recupero energetico del biogas siano riconosciuti.
  2. Q6 — l’esclusione dei benefici da recupero di materia. Da contestare con dati propri se la gestione è orientata al recupero di materia.
  3. Q10 — la differenziazione del fattore dell’energia elettrica. Chi ha investito in flotta elettrica ha interesse a verificare che il ricorso al mix marginale per la ricarica non azzeri il vantaggio dell’investimento.
  4. Q30, Q31, Q32, Q33 — rilevazione e allocazione delle distanze. È il punto operativamente più oneroso e quello con il maggior grado di discrezionalità: va presidiato in coerenza con l’impostazione già adottata nel PEF.
  5. Q1 e Q2 — le semplificazioni. Il documento prospetta l’estensione delle misure di semplificazione ad ambiti tariffari territorialmente contigui ma appartenenti a bacini di affidamento diversi, a tre condizioni cumulative: modelli e soluzioni gestionali omogenei, medesimo gestore del servizio, accordo fra i rispettivi Enti territorialmente competenti. Per le gestioni frammentate è un’opportunità concreta di riduzione degli oneri.
  6. Q40 e Q41 — flussi informativi e soggetti di riferimento. Determinano chi risponde del dato: profilo da chiarire ora, perché a valle diventa materia di contratto di servizio.

Il calendario non lascia margini: osservazioni entro il 30 settembre 2026, provvedimento finale annunciato entro il 31 dicembre 2026, applicazione dal 2028. Chi non osserva ora troverà la metodologia consolidata e discuterà soltanto della propria posizione applicativa. Sul quadro complessivo degli adempimenti che convergono su questa stessa data si veda la nostra checklist delle scadenze ARERA del 30 settembre 2026.

Il versante degli imballaggi, presidiato dal macro-indicatore R1, si intreccia con la rendicontazione contabile: si veda l’analisi sui ricavi EPR nella rendicontazione separata.

Che cos’è il macro-indicatore R3 e che cosa misura?

È il macro-indicatore sull’efficienza tecnico-ambientale della gestione introdotto dalla deliberazione ARERA 374/2025/R/rif (RQTR) accanto a R1 (efficacia dell’avvio a riciclaggio degli imballaggi) e R2 (frazione organica). Misura in tonnellate di CO2 equivalente l’impatto dell’intera filiera — trasporto in raccolta, trasporto a conferimento e trattamento fino al destino finale — assumendo come unità funzionale la quantità di rifiuti urbani raccolta.

Da quando si applica R3 e quali sono le scadenze del DCO 273/2026?

Il macro-indicatore si applica a decorrere dal 2028, ai sensi del comma 7septies.4 della RQTR, con possibilità in prima applicazione di quantificarlo anche in carenza informativa mediante valori predefiniti (default option). Le osservazioni al documento per la consultazione 273/2026/R/rif, del 23 luglio 2026, vanno trasmesse entro il 30 settembre 2026; l’Autorità dichiara l’obiettivo di adottare il provvedimento finale entro il 31 dicembre 2026.

Come si calcolano i fattori emissivi proposti dall’Autorità?

Secondo la relazione EF totale = EF upstream + EF on-site − EF benefici, dove la componente upstream rappresenta la filiera energetica del vettore, quella on-site le emissioni dirette di veicoli e impianti e i benefici i crediti per energia recuperata e compost. I confini del sistema sono limitati alla fase di esercizio, con approccio attributional e fattori convenzionali. Fra i valori di default proposti: discarica circa 1.400 kgCO2eq/t, incenerimento 651,49, compostaggio 81,80, digestione anaerobica 1,12.

R3 penalizza i territori privi di impianti?

Il rischio è concreto e va posto in consultazione. Poiché il risultato è dominato dal fattore emissivo del destino finale, un ambito in deficit impiantistico che conferisce in discarica registra un impatto per tonnellata di ordine doppio rispetto a un ambito dotato di impianti di prossimità, e il divario è determinato per la quasi totalità dal trattamento anziché dal trasporto. Poiché la dotazione impiantistica dipende dalla pianificazione regionale e d’ambito ex artt. 195, 196 e 199 del D.Lgs. 152/2006, l’effetto incentivante si attenua fino ad annullarsi dove il soggetto regolato non dispone della leva.

Riferimenti: documento per la consultazione ARERA 273/2026/R/rif del 23 luglio 2026 (pubblicato il 24 luglio), «Orientamenti per il calcolo del macro-indicatore R3», osservazioni entro il 30 settembre 2026 — punti 1.5, 1.6, 2.2, 3.11, 3.27, 3.28, 5.3, 5.5 e spunti di consultazione Q1-Q41; deliberazione 374/2025/R/rif del 29 luglio 2025, «Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR)», macro-indicatori R1, R2 e R3, Titolo V quinquies (fattore ε) e comma 7septies.4; deliberazione 407/2025/R/rif del 9 settembre 2025, avvio del procedimento per il calcolo di R3; deliberazione 387/2023/R/rif (TQRIF); artt. 195, 196 e 199 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Le elaborazioni numeriche di confronto fra ambiti sono di Solvere P.A. e muovono da ipotesi dichiarate, non contenute nel documento. Trattandosi di un atto in consultazione, i riferimenti vanno riverificati sul provvedimento finale.

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