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La ricognizione periodica dei servizi pubblici locali dopo la legge concorrenza 2025: sanzioni fino a 500.000 euro e verifica economica delle gestioni

La ricognizione periodica dei servizi pubblici locali (art. 30 D.Lgs. 201/2022) dopo la L. 190/2025: sanzioni, atto di indirizzo, vigilanza AGCM — Solvere P.A.

SERVIZI PUBBLICI LOCALI · CONTROLLI

Dal 3 gennaio 2026 la ricognizione periodica dei servizi pubblici locali non è più un adempimento a costo zero: la legge annuale per la concorrenza (L. 190/2025) ha introdotto sanzioni da 5.000 a 500.000 euro per l’ente che non adotta, non pubblica o non completa la relazione ex art. 30 D.Lgs. 201/2022, l’obbligo di indirizzi correttivi verso le gestioni insoddisfacenti e il monitoraggio dell’AGCM sull’efficacia delle misure. La domanda giusta non è più «come compilo la relazione», ma «come dimostro di aver davvero verificato l’andamento economico delle gestioni».

Il quadro: cosa chiede l’art. 30 del D.Lgs. 201/2022

L’art. 30 del decreto di riordino impone agli enti affidanti la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nel proprio territorio: una relazione che rileva, per ogni servizio e per ogni gestione, l’andamento economico, qualitativo e contrattuale — costi e ricavi, qualità erogata e programmata, investimenti realizzati rispetto a quelli previsti, rispetto degli obblighi del contratto di servizio — e si chiude con una valutazione per singola gestione. La relazione si coordina, per gli enti soci, con l’analisi annuale dell’assetto delle partecipazioni ex art. 20 TUSP: due esercizi distinti ma alimentati dalla stessa base informativa, che la Corte dei conti ha già chiesto di raccordare (delib. n. 3/2024 della Sezione delle autonomie sul programma dei controlli).

Cosa cambia con la L. 190/2025: il ciclo rilevazione-correzione-vigilanza

La legge concorrenza 2025 (in vigore, per queste disposizioni, dal 3 gennaio 2026) trasforma la ricognizione da fotografia statica a ciclo di controllo con conseguenze:

  • Atto di indirizzo obbligatorio: se dalla ricognizione emerge un andamento gestionale insoddisfacente, l’ente affidante deve adottare specifici indirizzi correttivi nei confronti del gestore;
  • Piano di misure correttive: il gestore deve elaborare, in riscontro agli indirizzi ricevuti, un piano con le misure necessarie (il termine di riferimento è di tre mesi);
  • Monitoraggio AGCM: l’Autorità garante vigila sugli atti di indirizzo formulati dagli enti e sull’efficacia delle misure correttive adottate dai gestori — il che significa che relazioni generiche e indirizzi di stile sono destinati a emergere;
  • Sanzioni da 5.000 a 500.000 euro per mancata adozione della relazione, mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente affidante o mancata adozione dell’atto di indirizzo dovuto.
Ciclo annuale della ricognizione dei servizi pubblici locali ex art. 30 D.Lgs. 201/2022 dopo la L. 190/2025: rilevazione per gestione, valutazione, atto di indirizzo, piano di misure correttive del gestore, vigilanza AGCM e sanzioni

Il punto critico: «andamento insoddisfacente» è un giudizio economico, non un aggettivo

Il sistema regge o crolla sulla qualificazione dell’andamento della gestione. Un giudizio difendibile — davanti all’AGCM, alla Corte dei conti e al gestore destinatario dell’atto di indirizzo — richiede parametri espliciti e misurabili, fissati prima della valutazione. La nostra impostazione metodologica articola la verifica su quattro assi:

  1. Equilibrio economico: confronto tra consuntivi del gestore (per i servizi regolati, il conto economico regolatorio) e previsioni del PEF di affidamento — scostamenti di costo, dinamica dei ricavi, marginalità effettiva rispetto a quella riconosciuta;
  2. Qualità: livelli erogati rispetto a standard contrattuali e regolatori (per i rifiuti, il TQRIF; per il TPL, i livelli di servizio del contratto), reclami e penali applicate;
  3. Investimenti: realizzato contro programmato, con l’effetto degli slittamenti sul valore residuo e sull’equilibrio del piano;
  4. Adempimenti contrattuali e informativi: flussi dati dovuti all’ente, aggiornamenti del PEF, obblighi di separazione contabile.

Su questa base l’atto di indirizzo smette di essere un richiamo generico e diventa un documento tecnico: individua lo scostamento, ne attribuisce la causa (gestionale, contrattuale, esogena), indica la misura attesa e il tempo di rientro — e costituisce, in caso di inerzia del gestore, il presupposto istruttorio per le determinazioni successive dell’ente, fino alla risoluzione o alla rinegoziazione del contratto di servizio.

Ricognizione e decisioni di affidamento: il filo che li collega

La ricognizione non vive in isolamento: gli esiti delle gestioni precedenti sono uno degli elementi che l’AGCM pretende a monte di ogni nuovo affidamento (giustificazione tecnico-economica con qualità attese, costi ed esiti pregressi) e che la relazione ex art. 17 deve incorporare nella scelta del modello gestionale. Una serie storica di ricognizioni ben istruite è, in concreto, la miglior difesa dell’ente in sede di rinnovo dell’affidamento in house — e il miglior strumento negoziale nei confronti del gestore. Si vedano, sul punto, i nostri approfondimenti sugli elementi che l’ente deve verificare nell’affidamento in house, sul controllo preventivo dell’ente affidante sul PEF e, per il trasporto pubblico, sulle Linee guida ART avviate con la delibera 101/2026 in attuazione della stessa legge concorrenza.

Sul fronte degli adempimenti regolatori in scadenza nel settore rifiuti si veda la checklist delle scadenze ARERA del 30 settembre 2026.

Quali sanzioni rischia l’ente che non effettua la ricognizione SPL?

Dal 3 gennaio 2026 la L. 190/2025 prevede sanzioni da 5.000 a 500.000 euro per la mancata adozione della relazione di ricognizione, la sua mancata pubblicazione sul sito istituzionale o la mancata adozione dell’atto di indirizzo verso le gestioni insoddisfacenti.

Cosa deve fare il gestore dopo l’atto di indirizzo?

Elaborare un piano di misure correttive in riscontro agli indirizzi dell’ente affidante (termine di riferimento: tre mesi) e attuarlo; l’efficacia delle misure è oggetto di monitoraggio da parte dell’AGCM.

Come si qualifica un andamento gestionale insoddisfacente?

Con parametri espliciti fissati prima della valutazione: scostamenti tra consuntivi e PEF di affidamento, livelli di qualità rispetto agli standard contrattuali e regolatori, investimenti realizzati rispetto ai programmati, rispetto degli obblighi informativi e contrattuali.

Riferimenti: art. 30 e art. 28 D.Lgs. 201/2022; L. 190/2025 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025), art. 1, in vigore dal 3 gennaio 2026; art. 20 D.Lgs. 175/2016 (TUSP); Corte dei conti, Sez. autonomie, delib. n. 3/2024; Quaderni ANCI nn. 46/2023 e 53/2024.

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