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Linee guida ART sul trasporto pubblico: cosa prepara la delibera 101/2026 e cosa devono fare enti e gestori

Linee guida ART sul trasporto pubblico: cosa prepara la delibera 101/2026 e cosa devono fare enti e gestori — Solvere P.A.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE · REGOLAZIONE ART

Con la delibera n. 101/2026 del 26 giugno l’Autorità di regolazione dei trasporti ha avviato il procedimento per le Linee guida sul settore dei servizi di trasporto pubblico previste dall’art. 1, comma 6, della legge concorrenza 2025 (L. 190/2025). È il tassello che mancava tra la regolazione generale dell’ART e la stagione di gare e rinnovi contrattuali che attende il TPL: chi arriva alla pubblicazione delle Linee guida con contabilità regolatoria, dati e matrice dei rischi già in ordine giocherà la partita; gli altri la subiranno.

Da dove nasce il procedimento: la legge concorrenza entra nel TPL

La L. 190/2025 ha investito i servizi pubblici locali su due fronti: il rafforzamento del ciclo di controllo sulle gestioni (ricognizione ex art. 30 D.Lgs. 201/2022, con sanzioni e vigilanza AGCM) e, per il trasporto pubblico, il mandato all’ART di adottare Linee guida di settore. La delibera 101/2026 avvia il procedimento ancorandolo alle competenze dell’art. 37, comma 2, lettere a) e f), del D.L. 201/2011: garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e definire gli schemi dei bandi e delle convenzioni relative alle gare per il trasporto. Il procedimento si innesta su un corpo regolatorio già stratificato — a partire dalla delibera 143/2018 sugli ambiti di servizio pubblico e sulle modalità di affidamento — che le Linee guida sono destinate a sistematizzare e aggiornare.

Percorso dalla L. 190/2025 (art. 1, c. 6) alla delibera ART 101/2026 di avvio del procedimento, alla consultazione, alle Linee guida sul trasporto pubblico e alla loro applicazione a bandi, contratti e affidamenti

Cosa è ragionevole attendersi dalle Linee guida

Alla luce del perimetro normativo richiamato e della prassi regolatoria ART, i contenuti attesi si concentrano su quattro blocchi:

  • Disegno degli affidamenti: dimensionamento dei lotti, durata in funzione degli investimenti, condizioni di contendibilità effettiva (accesso al materiale rotabile, ai depositi, ai dati), coordinamento con il Reg. (CE) 1370/2007;
  • Contenuto economico dei contratti: struttura del corrispettivo, matrice dei rischi, meccanismi di aggiornamento e riequilibrio, trattamento di contributi in conto capitale e beni strumentali;
  • Obblighi informativi e contabili: contabilità regolatoria e separazione contabile, conto economico regolatorio (CER) per lotto o contratto, flussi verso ente affidante e Autorità;
  • Monitoraggio dell’esecuzione: indicatori di qualità e di equilibrio economico, verifiche periodiche, raccordo con la ricognizione ex art. 30 e con la vigilanza AGCM introdotte dalla stessa legge concorrenza.

Perché il baricentro è economico-finanziario

Tutti e quattro i blocchi convergono su un requisito: la capacità di ente e gestore di misurare il contratto. La verifica annuale degli scostamenti tra conto economico regolatorio e PEF contrattuale, il monitoraggio degli investimenti (programmato contro realizzato, con l’effetto sul capitale investito e sul TIR di concessione), la gestione delle compensazioni entro i limiti anti-sovracompensazione dell’Allegato al Reg. 1370/2007: sono gli strumenti con cui le prescrizioni delle Linee guida diventeranno pratica quotidiana. È la stessa filiera metodologica che applichiamo nei contratti di servizio TPL — confronto CER–PEF, monitoraggio investimenti, istruttorie di riequilibrio — e che nessun operatore editoriale del settore presidia oggi sul piano tecnico.

I quattro cantieri da aprire subito

  1. Contabilità regolatoria: predisporre (o verificare) il CER per contratto, con criteri di allocazione documentati — sarà la base di ogni obbligo informativo;
  2. Banca dati del contratto: versioni del PEF, corrispettivi, investimenti, beni reversibili, personale: la contendibilità (e la difesa negoziale) passa dalla qualità dei dati;
  3. Matrice dei rischi: ricognizione dell’allocazione effettiva dei rischi (domanda, costo, investimento) nei contratti vigenti, per valutare gli scostamenti rispetto agli orientamenti attesi;
  4. Partecipazione alla consultazione: il documento di consultazione è l’occasione — per enti affidanti e gestori — di portare nel procedimento i problemi applicativi reali (atti d’obbligo, proroghe, PEF simulati, contributi rotabile).

Sul regime transitorio tra due affidamenti — dove il Reg. 1370/2007 tipizza il provvedimento di emergenza biennale — si veda l’analisi del periodo-ponte negli affidamenti di servizi pubblici locali; per l’impianto metodologico dei piani economico-finanziari di affidamento, l’hub PEFA.

Il presidio annuale che le Linee guida sono destinate a portare a sistema è oggetto della nostra verifica economico-finanziaria annuale dei contratti di servizio TPL; sul trattamento degli investimenti si veda l’analisi dedicata alla copertura degli investimenti in parco rotabile e impatto sul TIR.

Aggiornamento (settembre 2026): gli schemi attuativi delle Linee guida — per il trasporto ferroviario e su strada — sono ora in consultazione pubblica fino al 5 ottobre 2026 (proroga con del. 174/2026). Ne analizziamo dimensionamento dei lotti, Relazione sui lotti, PEFS/PEF e quota del 10% a gara negli in house nell’articolo dedicato agli schemi di Linee guida ART per l’affidamento del TPL.

Sul versante economico-finanziario dei contratti, si veda il monitoraggio dei programmi di investimento nei contratti di servizio TPL.

Cosa prevede la delibera ART 101/2026?

L’avvio del procedimento per la predisposizione di Linee guida nel settore dei servizi di trasporto pubblico, in attuazione dell’art. 1, comma 6, della L. 190/2025 (legge concorrenza 2025) e ai sensi dell’art. 37, comma 2, lettere a) e f), del D.L. 201/2011.

Le Linee guida ART riguarderanno anche gli affidamenti in house nel TPL?

Il perimetro definitivo dipenderà dal procedimento, ma il mandato della legge concorrenza e le competenze ART su bandi e convenzioni investono l’intero spettro delle modalità di affidamento, incluso il raccordo con il Reg. (CE) 1370/2007 che disciplina anche gli affidamenti diretti e le relative compensazioni.

Come possono prepararsi enti affidanti e gestori?

Quattro cantieri: contabilità regolatoria e CER per contratto; banca dati completa del contratto (PEF, investimenti, beni, personale); ricognizione della matrice dei rischi; partecipazione alla consultazione ART con i problemi applicativi reali.

Riferimenti: del. ART n. 101/2026 del 26 giugno 2026; L. 190/2025, art. 1, comma 6; art. 37, comma 2, lett. a) e f), D.L. 201/2011 (conv. L. 214/2011); del. ART 143/2018; Reg. (CE) 1370/2007.

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