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Linee guida ART per l’affidamento del TPL: dentro gli schemi in consultazione (osservazioni entro il 5 ottobre)

Testata: Linee guida ART per l'affidamento del TPL, schemi in consultazione fino al 5 ottobre 2026

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE · REGOLAZIONE ART

Gli schemi delle Linee guida ART per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico — uno per il ferroviario (Allegato A alla delibera n. 101/2026), uno per i servizi su strada (Allegato B) — sono in consultazione pubblica, con termine per le osservazioni prorogato al 5 ottobre 2026 dalla delibera n. 174/2026. L’adozione definitiva è attesa entro il 31 dicembre 2026, come impone l’art. 1, comma 6, della legge concorrenza 2025 (L. 190/2025). Non è un adempimento in più: gli schemi ridisegnano l’intero percorso dell’affidamento — dall’analisi della domanda al dimensionamento dei lotti, dalla Relazione sui lotti al monitoraggio — e ne spostano il baricentro esattamente dove enti affidanti e gestori sono più fragili: la misurazione economico-finanziaria del servizio.

L’architettura: un percorso sequenziale obbligato in sei Titoli

Entrambi gli schemi condividono la stessa ossatura in sei Titoli — introduzione, pianificazione dei servizi, progettazione, definizione dei lotti, affidamento, esecuzione e monitoraggio — e un metodo: nessuna fase può essere saltata. Si parte dall’analisi della domanda nel bacino di mobilità (effettiva, potenziale, debole, con stima della disponibilità a pagare e del value of time), si progetta l’offerta e si perimetrano gli obblighi di servizio pubblico con la relativa copertura finanziaria, si dimensionano i lotti motivando la scelta in una Relazione sui lotti pubblicata sul sito del soggetto competente, si arriva all’affidamento — in qualunque forma: gara, affidamento diretto nei casi ammessi dal Reg. (CE) 1370/2007, in house — e infine al monitoraggio dell’esecuzione con obblighi di trasmissione dati assistiti da tempistiche e penali. Le nuove Linee guida non sostituiscono la regolazione esistente: la sistematizzano, richiamando la delibera 154/2019 per matrice dei rischi, documentazione di gara e beni strumentali, e la delibera 91/2026 sui costi di riferimento per la quantificazione delle risorse. Chi si aspettava un testo autosufficiente troverà invece un’architettura a rinvii — ed è uno dei punti su cui vale la pena presentare osservazioni.

Il percorso dell'affidamento secondo gli schemi ART: pianificazione, relazione sui lotti, consultazione, relazione di affidamento, stand-still 60 giorni, contratto e monitoraggio

Il dimensionamento dei lotti: quattro criteri e una gerarchia precisa

Il Titolo IV è la parte più innovativa. Il lotto di affidamento non deve coincidere con l’intero bacino di mobilità, se non in presenza di condizioni particolari da dimostrare con evidenze quantitative solide: la coincidenza lotto-bacino diventa l’eccezione, non la scorciatoia amministrativa che è stata finora. Il dimensionamento va motivato secondo quattro prospettive: trasportistica (caratteristiche dell’offerta, localizzazione di depositi e officine, beni essenziali), economica (dimensione ottima minima per economie di scala e di densità, con metodologia di calcolo esplicitata e riferimenti a studi di settore), concorrenziale (censimento degli operatori potenzialmente interessati — locali, nazionali, internazionali — con fatturato e produzione chilometrica, e identificazione delle barriere all’ingresso con relative azioni mitigative) e organizzativa (economie amministrative, numero dei contratti di servizio, possibilità di confronto comparativo tra gestioni).

La gerarchia tra i criteri è dichiarata: quando le analisi quantitative non indicano una configurazione preferibile, prevale la contendibilità — si sceglie la configurazione che favorisce la più ampia partecipazione. E la scelta va dimostrata confrontando più configurazioni alternative (inclusa quella attuale) su una batteria di indicatori che è, a tutti gli effetti, un esercizio di finanza del servizio: chilometri annui, compensazione complessiva e unitaria, ricavi stimati, coverage ratio calcolato secondo il D.Lgs. 422/1997. È qui che il disegno dei lotti smette di essere geografia amministrativa e diventa analisi economica comparata: ogni configurazione è uno scenario di PEF, e la Relazione sui lotti ne è la sintesi istruttoria.

La Relazione sui lotti: il vero atto istruttorio del ciclo di affidamento

Gli Annessi A.2 e B.2 tipizzano la Relazione in sette sezioni: quadro normativo; affidamenti vigenti (con percorrenze annue, compensazioni totali e unitarie, ricavi da traffico dell’ultimo triennio, load factor per linea e coverage ratio); analisi della domanda; offerta programmata; obblighi di servizio pubblico e copertura finanziaria; tariffe; identificazione dei lotti. La sezione sugli OSP richiede, per ogni linea o direttrice, redditività e coverage ratio, e la dimostrazione dell’efficienza degli strumenti di copertura — risorse pubbliche ordinarie e straordinarie, ma anche tasse di scopo, compensazione incrociata tra servizi remunerativi e non, meccanismi di cattura del valore immobiliare. La sezione tariffe impone di documentare la struttura vigente, le modifiche dell’ultimo quinquennio e la metodologia di aggiornamento delle tariffe soggette a OSP, con revisioni a intervalli non inferiori a tre anni ancorate all’inflazione consuntivata.

Il messaggio operativo è netto: la Relazione sui lotti è una due diligence economico-finanziaria del sistema di TPL del bacino, non un allegato descrittivo. Un soggetto competente che non dispone di serie storiche affidabili su corrispettivi, ricavi e percorrenze per contratto — o un gestore che non sa produrle per linea — arriverà alla stagione degli affidamenti senza gli strumenti per difendere la propria configurazione preferita. È la stessa base informativa che serve per la verifica annuale degli scostamenti CER–PEF di cui al nostro pilastro sulla verifica economico-finanziaria dei contratti TPL.

In house: la quota del 10% a gara e il carico istruttorio che non sparisce

Per gli affidamenti in house gli schemi rendono operativo il vincolo dell’art. 4-bis del D.L. 78/2009: il soggetto competente deve definire una quota di servizi non inferiore al 10% da affidare contestualmente con gara, e — questo è il punto qualificante — la quota deve essere economicamente sostenibile e contendibile, non un ritaglio residuale di linee in perdita costruito per scoraggiare il mercato. Anche la procedura non competitiva resta dentro il percorso: Relazione sui lotti, consultazione, avviso di pre-informazione e uno stand-still di 60 giorni prima della stipula, che è la finestra in cui l’affidamento in house può essere contestato. Il carico istruttorio economico-finanziario, in altre parole, non è il prezzo della gara: è il prezzo dell’affidamento in quanto tale, e per l’in house si somma alla relazione ex art. 17 del D.Lgs. 201/2022 e al connesso piano economico-finanziario. Chi presidia oggi il contenzioso sugli affidamenti diretti — su cui si veda la nostra analisi del periodo-ponte e delle proroghe — sa quanto la tenuta di questi atti davanti al giudice dipenda dalla qualità dell’istruttoria economica.

PEFS e PEF: chi stima, chi si impegna, e su quali numeri

Gli schemi distinguono con precisione due documenti che la prassi confonde: il PEFS, il piano economico-finanziario simulato che l’ente affidante predispone per stimare l’equilibrio del lotto e calibrare compensazione e tariffe a monte della procedura; e il PEF dell’impresa affidataria, che sviluppa dati e indicatori economici, patrimoniali e finanziari per l’intera vigenza contrattuale. La compensazione segue la logica net cost: copre il fabbisogno degli OSP non coperto dai ricavi da traffico, computato secondo i principi delle delibere 154/2019 e 91/2026 — quest’ultima ha fissato a giugno i costi di riferimento, che diventano il benchmark implicito di ogni PEFS. Il contratto è organizzato per periodi regolatori di 3-5 anni con verifica dell’equilibrio economico-finanziario e obiettivi di efficientamento: esattamente il meccanismo di verifica periodica e riequilibrio che abbiamo analizzato nel pezzo sul riequilibrio dei contratti TPL. Per il ferro si aggiungono le variabili infrastrutturali: l’accordo quadro con il gestore dell’infrastruttura per l’allocazione della capacità precede la gara, e l’allocazione dei rischi da indisponibilità delle tracce entra nella matrice contrattuale; il censimento dei beni strumentali (essenziali, indispensabili, commerciali) e il regime del materiale rotabile nel subentro restano il nodo critico della contendibilità — tema che si salda con il trattamento dei contributi per il parco rotabile e, in prospettiva, con la clausola di preferenza europea che la proposta di Regolamento UE appalti e concessioni innesta nel Reg. 1370/2007.

I punti deboli su cui presentare osservazioni entro il 5 ottobre

Tre aree, a nostro avviso, meritano il contributo tecnico di enti e gestori in consultazione. Primo: i rinvii alla delibera 154/2019 su matrice dei rischi, requisiti di partecipazione e materiale rotabile lasciano fuori dalle Linee guida proprio i contenuti economici più sensibili — il rischio è un quadro «completo» solo in apparenza, che obbliga l’operatore a ricomporre da sé la disciplina. Secondo: la verifica dell’equilibrio nel periodo regolatorio è enunciata ma non proceduralizzata — mancano lo standard istruttorio del confronto consuntivo-PEF (quali poste, quale perimetro regolatorio, quale trattamento degli scostamenti di domanda post-pandemici) e il raccordo con i limiti anti-sovracompensazione dell’Allegato al Reg. 1370/2007. Terzo: per la quota del 10% a gara negli in house, i criteri di «sostenibilità economica e contendibilità» della quota andrebbero ancorati a indicatori verificabili (coverage ratio della quota, incidenza dei beni essenziali), per evitare che la selezione delle linee da mettere a gara diventi essa stessa materia di contenzioso. Le osservazioni si presentano via PEC in formato editabile, con la tabella a quattro colonne prescritta dall’Allegato C: punto delle Linee guida, testo citato, testo modificato proposto, nota illustrativa.

Cosa fare adesso: tre cantieri prima dell’adozione definitiva

  1. Base dati per la Relazione sui lotti: ricostruire per contratto e per linea percorrenze, corrispettivi, ricavi, load factor e coverage ratio dell’ultimo triennio — è il contenuto minimo della Sezione 2 e la condizione per ogni confronto tra configurazioni;
  2. PEFS e scenari di lotto: impostare il modello economico-finanziario che permetta di simulare le configurazioni alternative (km, compensazione totale e unitaria, ricavi, coverage ratio) richieste dagli Annessi A.2/B.2, riconciliandolo con i costi di riferimento della delibera 91/2026;
  3. Partecipazione alla consultazione: portare nel procedimento, entro il 5 ottobre, i problemi applicativi reali — atti d’obbligo, PEF simulati, subentro del rotabile, verifica di equilibrio — perché dopo l’adozione (entro fine anno) gli spazi di adattamento si ridurranno ai singoli affidamenti.

Sul procedimento e sul mandato della legge concorrenza si veda il nostro primo commento alla delibera 101/2026; per il metodo di verifica economico-finanziaria dei contratti, il pilastro TPL.

Tra i profili economico-finanziari che gli schemi incidono rientra il monitoraggio dei programmi di investimento nei contratti di servizio TPL.

Entro quando si possono presentare osservazioni sugli schemi di Linee guida ART?

Entro il 5 ottobre 2026 (termine prorogato dalla delibera ART n. 174/2026; il termine originario era il 15 settembre). Le osservazioni si inviano via PEC a pec@pec.autorita-trasporti.it, esclusivamente in formato editabile, con la tabella a quattro colonne prescritta dall’Allegato C: punto delle Linee guida, testo citato, testo modificato proposto, nota illustrativa.

Cosa cambia per gli affidamenti in house nel TPL?

Gli schemi rendono operativa la quota minima del 10% di servizi da affidare contestualmente con gara (art. 4-bis D.L. 78/2009), richiedendo che sia economicamente sostenibile e contendibile. Anche l’in house resta dentro il percorso comune: Relazione sui lotti, consultazione, avviso di pre-informazione e stand-still di 60 giorni prima della stipula del contratto.

Che differenza c’è tra PEFS e PEF negli schemi ART?

Il PEFS è il piano economico-finanziario simulato predisposto dall’ente affidante prima della procedura, per stimare l’equilibrio del lotto e calibrare compensazione e tariffe; il PEF è il piano dell’impresa affidataria, che sviluppa dati economici, patrimoniali e finanziari per l’intera durata contrattuale. La compensazione segue la logica net cost, computata secondo le delibere 154/2019 e 91/2026 (costi di riferimento).

Riferimenti: del. ART n. 101/2026 del 26 giugno 2026 e Allegati A (Linee guida trasporto ferroviario), B (Linee guida trasporto su strada), C (modalità di consultazione), con Annessi A.1/A.2 e B.1/B.2; del. ART n. 174/2026 (proroga del termine al 5 ottobre 2026); L. 190/2025, art. 1, comma 6; del. ART 154/2019; del. ART 91/2026 (costi di riferimento); del. ART 143/2018; art. 4-bis D.L. 78/2009 (conv. L. 102/2009); D.Lgs. 422/1997; Reg. (CE) 1370/2007.

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