Solvere P.A. · Enti e affidamenti
Concludere un affidamento in house del servizio rifiuti nel rispetto della normativa non è un adempimento formale: è un percorso presidiato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che negli affidamenti in house individua limiti stringenti e un onere di motivazione rinforzato. Per l’ente, la differenza tra un affidamento solido e uno esposto a contestazione sta nella completezza di pochi atti: la relazione, il piano economico-finanziario asseverato ex art. 17 e, soprattutto, la congruità economica dell’offerta. Vediamo cosa verificare.
L’affidamento in house sotto la lente dell’Antitrust
L’affidamento in house è una modalità legittima di gestione, ma deroga alla regola del ricorso al mercato: per questo l’AGCM lo osserva con rigore. Il Garante può intervenire con lo strumento dell’art. 21-bis della legge 287/1990, formulando pareri e segnalazioni sugli atti di affidamento ritenuti lesivi della concorrenza. Nei suoi pareri sul settore rifiuti — come il parere AS2102 sull’affidamento da parte di un ATO — l’Autorità evidenzia il rischio che una società pubblica, operando con finanziamenti pubblici, alteri la concorrenza e deroghi al principio di universalità del bilancio, e chiede all’ente una motivazione tutt’altro che formale.
I rilievi ricorrenti dell’AGCM
Le contestazioni dell’Autorità seguono uno schema riconoscibile. L’ente che vuole prevenirle deve sapere in anticipo dove si concentra lo sguardo del Garante:

- Motivazione del mancato ricorso al mercato generica o non documentata, invece che ancorata a caratteristiche tecniche, economiche e ai benefici per la collettività;
- Congruità economica dell’offerta non provata: manca la comparazione effettiva con le alternative di mercato e con esperienze analoghe;
- Controllo analogo — anche in forma congiunta — e requisiti europei non pienamente dimostrati;
- Risultati delle gestioni precedenti, sotto il profilo finanziario e prestazionale, non valutati;
- Proroghe non consentite o formule elusive (partenariati atipici) che aggirano le regole del Codice.
La relazione, l’art. 17 e la congruità economica dell’offerta
Il TUSPL (D.Lgs. 201/2022) struttura la documentazione dell’affidamento in house su due pilastri. La relazione motivata (art. 14) dà conto delle ragioni della scelta, del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività. Il piano economico-finanziario asseverato previsto dall’art. 17 — per gli affidamenti di importo superiore alle soglie europee — dimostra la sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione: è, a tutti gli effetti, il PEFA dell’affidamento in house. Cuore di entrambi è la congruità economica dell’offerta: la prova, numeri alla mano, che affidare alla società in house è conveniente rispetto all’alternativa di mercato. È il punto su cui l’AGCM e la giurisprudenza amministrativa concentrano il vaglio più severo, e quello su cui un ente ben assistito costruisce la tenuta dell’affidamento.
Gli elementi da verificare per concludere l’affidamento
Tradurre la normativa e i rilievi dell’Antitrust in una procedura sicura significa, per l’ente, percorrere una sequenza di verifica prima di deliberare:

- Requisiti europei ed elenco ANAC: controllo analogo, attività prevalente (oltre l’80%), assenza di capitale privato salvo le eccezioni di legge, e iscrizione nell’elenco ANAC;
- Relazione motivata (art. 14 TUSPL) completa delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dei benefici per la collettività;
- Congruità economica dell’offerta, con comparazione documentata rispetto alle alternative di mercato e alle esperienze analoghe;
- Piano economico-finanziario asseverato (art. 17), che dimostri la sostenibilità dell’affidamento;
- Contratto di servizio conforme allo schema tipo ARERA (delibera 385/2023/R/rif), con il PEFA integrato e i meccanismi di gestione del rischio;
- Coerenza con l’MTR-3 e durata: costi riconoscibili in tariffa (delibera 397/2025/R/rif) e durata commisurata al recupero degli investimenti.
Il PEFA come prova della congruità
C’è un filo che lega tutti questi elementi: il PEFA. Il piano economico-finanziario asseverato ex art. 17 non è un allegato in più, ma lo strumento con cui l’ente dimostra concretamente la congruità economica dell’offerta e la sostenibilità dell’affidamento — esattamente ciò che l’AGCM chiede di documentare. Un PEFA costruito con dati tracciabili, proiezioni di costo credibili e coerenza con il contratto di servizio e con l’MTR-3 è, al tempo stesso, il presidio economico dell’affidamento e la sua migliore difesa in caso di scrutinio. Per la nozione e la struttura del piano rimandiamo alla guida completa al PEFA.
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Approfondisci le due prospettive dell’affidamento in house: il contratto di servizio e il rischio dal lato della società e le leve di controllo preventivo dal lato dell’ente. Vedi anche la guida completa al PEFA e la guida all’MTR-3.
