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PEFA e affidamento in house: contratto di servizio, previsione dei costi e gestione del rischio

PEFA e affidamento in house: contratto di servizio, previsione dei costi e gestione del rischio — Solvere P.A.

Solvere P.A. · Affidamenti e gare

Nell’affidamento in house non c’è la gara, ma il PEFA resta indispensabile — e per certi versi ancora più delicato. La società in house è patrimonio dell’ente che la controlla: se il contratto di servizio e il Piano Economico-Finanziario di Affidamento non sono costruiti insieme e non guardano avanti, i rischi che oggi non si vedono ricadono domani sulla società e, in ultima analisi, sulle risorse pubbliche. Vediamo come unire contratto e PEFA, come prevedere l’andamento dei costi e quali elementi integrare nello schema di contratto tipo ARERA per minimizzare i rischi futuri.

L’affidamento in house: senza gara, ma non senza rigore economico

Il Testo Unico dei servizi pubblici locali (D.Lgs. 201/2022) consente l’affidamento in house del servizio rifiuti, ma lo circonda di cautele: una motivazione qualificata della scelta, il controllo analogo dell’ente sulla società, l’iscrizione nell’apposito elenco ANAC e la dimostrazione di sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione. Il fatto che manchi il confronto competitivo della gara non attenua il rigore economico: al contrario, in assenza del “mercato” che seleziona l’offerta più efficiente, il presidio interno — cioè un PEFA solido — diventa la principale garanzia che l’affidamento sia davvero sostenibile.

Per la nozione generale di PEFA rimandiamo alla guida dedicata; qui interessa il suo ruolo specifico quando l’affidatario è una società controllata dall’ente.

Il perno: l’unione tra contratto di servizio e PEFA

Il rapporto tra ente affidante e gestore è disciplinato dal contratto di servizio, per il quale ARERA ha adottato uno schema tipo con la deliberazione 385/2023/R/rif, prevedendo un periodo per l’adeguamento dei contratti esistenti. Il contratto definisce obblighi, livelli di servizio, durata, penali e meccanismi di aggiornamento; il PEFA ne rappresenta la sostenibilità economico-finanziaria. Tenerli separati è l’errore da evitare: il PEFA va integrato nel contratto come suo allegato sostanziale, così che le regole giuridiche del rapporto e i numeri che le reggono parlino la stessa lingua.

Unione tra contratto di servizio e PEFA nell'affidamento in house

Per l’in house questo vale ancora di più. La società è patrimonio dell’ente: un contratto di servizio che non integra il PEFA, o che rinvia genericamente a futuri aggiornamenti, scarica sulla società i rischi non previsti — l’aumento dei costi, gli oneri di nuovi investimenti, gli eventi esogeni — che, non trovando copertura, finiscono per erodere il capitale pubblico investito nell’operatore. Unire contratto e PEFA è, prima ancora che una buona pratica, la prima forma di tutela della società e delle risorse pubbliche.

Prevedere l’andamento dei costi

Un PEFA in house non può limitarsi a fotografare i costi attuali: deve proiettarli. La previsione dell’andamento dei costi lungo la durata è ciò che distingue un piano di governo da un mero preventivo. Vanno rappresentati in particolare:

  • i costi cessanti ed emergenti: quelli che si riducono per dismissioni o efficientamenti e quelli che nascono da nuovi investimenti e nuovi servizi;
  • i costi esogeni, non governabili dal gestore (tariffe di conferimento agli impianti, energia, carburanti, oneri normativi), da monitorare e da traslare con meccanismi espliciti;
  • le previsioni sulla produzione di rifiuti e sulla raccolta differenziata, che orientano volumi, ricavi da EPR e dimensionamento del servizio;
  • la pianificazione delle modifiche di servizio (nuove frazioni, estensioni territoriali, cambi di modello di raccolta) e i relativi impatti economici.

Questa proiezione va costruita con un dettaglio analitico per il primo triennio operativo e in forma tendenziale per gli anni successivi, entro l’orizzonte necessario al recupero degli investimenti: è il livello di profondità che rende il PEFA credibile e, insieme, utilizzabile come guida gestionale.

Come gestire il rischio nell’affidamento in house

Nell’in house il rischio operativo resta in capo alla società — è coerente con il modello del controllo analogo — ma “in capo alla società” non significa “ingovernabile”. La differenza tra un affidamento sano e uno destinato allo squilibrio sta nei meccanismi che il contratto di servizio, alimentato dal PEFA, predispone per assorbire gli shock. Lasciare il rischio operativo alla società senza dotarla degli strumenti per gestirlo significa, per l’ente, indebolire il proprio patrimonio; darle quegli strumenti significa tutelarlo.

Gli elementi da integrare nello schema di contratto tipo (del. 385/2023)

Lo schema tipo ARERA è la base, ma va calibrato sul caso concreto. Gli elementi su cui concentrare l’integrazione, per minimizzare i rischi futuri della società in house, sono:

Elementi da integrare nello schema di contratto tipo ARERA per la società in house
  • Clausola di revisione prezzi ancorata a indici rappresentativi (in coerenza con l’art. 60 D.Lgs. 36/2023), per adeguare il corrispettivo all’inflazione — vedi l’approfondimento sulla revisione prezzi;
  • Meccanismo di traslazione dei costi esogeni (conferimento, energia, oneri normativi), che ne eviti l’accollo integrale alla società;
  • Matrice dei rischi allegata, che identifichi e alloca esplicitamente gli eventi non controllabili dalle parti;
  • Regole per i conguagli e clausole di riequilibrio del contratto, con procedure e tempi definiti;
  • Coerenza con l’MTR-3: i costi riconosciuti nel contratto devono essere riconoscibili nel PEF tariffario (delibera 397/2025/R/rif), altrimenti il disallineamento grava sull’ente — vedi la guida all’MTR-3;
  • Piano degli investimenti e valore residuo, con durata commisurata al recupero del capitale investito;
  • Livelli di servizio e penali proporzionati, calibrati per incentivare la qualità senza mettere a rischio l’equilibrio della società.

Il PEFA come strumento di pianificazione, controllo e guida

Il valore del PEFA, nell’in house, non si esaurisce al momento dell’affidamento. Costruito con dettaglio triennale e proiezione tendenziale, diventa lo strumento con cui la società programma, l’ente controlla e il management è guidato nelle decisioni: un cruscotto che segnala per tempo gli scostamenti, i fabbisogni di investimento e le tensioni di cassa. È la differenza tra subire gli eventi e governarli — e per una società che è, a tutti gli effetti, un pezzo di patrimonio pubblico, è una differenza che vale molto.

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Per la conformità della procedura, vedi gli elementi da verificare per l’affidamento in house. Leggi il punto di vista speculare dell’ente in leve incentivanti e controllo preventivo. Parti dalla guida completa al PEFA; approfondisci l’equilibrio economico-finanziario nelle concessioni, la revisione prezzi e la guida all’MTR-3 e ai PEF 2026-2029.

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