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Unbundling rifiuti: la rendicontazione per ambito supera gli obblighi del contratto?

Unbundling rifiuti e rendicontazione per ambito tariffario - Solvere PA

Negli uffici dei gestori d’ambito dei rifiuti sta maturando una domanda che non è solo contabile: ora che la separazione contabile diventa un obbligo regolatorio, costruito per ambito tariffario, che fine fanno le clausole dei contratti di servizio che da anni impongono una rendicontazione per singolo affidamento? E, soprattutto: una regolazione che illumina il costo di ciascun territorio è compatibile con la logica di bacino, che su quel costo ha sempre fatto perequazione?

La delibera ARERA 373/2025/R/rif ha esteso al settore dei rifiuti urbani il Testo integrato unbundling contabile (TIUC), con una fase sperimentale nel biennio 2026-2027 e schemi di rendicontazione specifici dall’1° gennaio 2028. È un passaggio tecnico dalle conseguenze tutt’altro che tecniche.

Dalla clausola di contratto all’obbligo regolatorio

La separazione contabile non nasce oggi. Molti contratti di servizio e molte convenzioni d’ambito già prevedono forme di rendicontazione analitica per singolo affidamento: una clausola di trasparenza che consente all’ente affidante di leggere costi e ricavi del proprio contratto, verificare l’equilibrio economico-finanziario e istruire le revisioni. Con la delibera 373/2025 quella pratica diventa un obbligo generale di sistema, fondato sull’art. 1, comma 527, della legge 205/2017 e sull’art. 202 del D.Lgs. 152/2006, e innestato sulla disciplina dell’unbundling già nota agli altri settori regolati.

Il perimetro soggettivo è ampio ma non illimitato: ne restano fuori, tra gli altri, i soggetti che svolgono solo gestione tariffe e rapporto con gli utenti o solo spazzamento, i gestori della raccolta che servono meno di 5.000 utenze non appartenenti a gruppi, i soli impianti di trattamento «minimi». Per tutti gli altri, l’adeguamento dei sistemi gestionali all’attribuzione diretta dei costi è atteso entro il 31 dicembre 2027.

La chiave di lettura è una sola: l’ambito tariffario

Qui sta lo snodo. La rendicontazione introdotta dalla 373/2025 non è per contratto e non è per gestore: è per ambito tariffario — cioè per il territorio sul quale si applica la medesima tariffa — e deve essere ripartita per componente tariffaria. La scelta ha una sua coerenza con la disciplina del metodo, perché è sull’ambito tariffario che si costruisce il PEF. Ma proietta sul bacino una lente nuova: quella che misura, territorio per territorio, quanto costa davvero il servizio.

Unbundling per contratto e per ambito tariffario: il rischio per la perequazione di bacino

Due obblighi, due perimetri: il contratto non decade

La prima domanda ha una risposta prudente: no, le previsioni contrattuali di rendicontazione per affidamento non vanno considerate superate per il solo fatto che arriva la regolazione. Un obbligo pattizio nasce dal contratto e vive finché il contratto lo prevede; la fonte regolatoria aggiunge un piano, non cancella l’altro. Il rischio concreto, semmai, è l’opposto: un doppio binario in cui il gestore deve produrre, con lo stesso dato di base, una rendicontazione per contratto (per l’ente affidante) e una rendicontazione per ambito tariffario (per la regolazione), con logiche di attribuzione e perimetri che non sempre coincidono.

È un tema di governance dei dati prima ancora che di contabilità: conviene allineare, già in sede di prossima revisione contrattuale, le definizioni di costo e i driver di ribaltamento del contratto con quelli del TIUC, per evitare che i due documenti raccontino due verità diverse sullo stesso servizio. Sul punto, la scelta e la difesa dei driver di ribaltamento e il ruolo del revisore legale sui conti separati diventano decisivi.

Il nodo del bacino: trasparenza per ambito contro socializzazione del costo

La seconda domanda è più scomoda. Le gestioni d’ambito nascono anche per socializzare il costo: mettere in comune, su un bacino ampio, oneri che su scala comunale sarebbero insostenibili o profondamente diseguali. La rendicontazione per singolo ambito tariffario, rendendo visibile e distinto il costo di ciascun territorio, alimenta una pressione — politica prima che tecnica — a far pagare a ciascuna comunità il «suo» costo reale. La trasparenza è un valore; ma se diventa il grimaldello per smontare la perequazione, l’effetto è un riflesso di costo sulla singola comunità che può rovesciare la ragione stessa della gestione d’ambito.

Il punto non è nascondere i costi, ma decidere consapevolmente cosa perequare e cosa no. La visibilità analitica per ambito è utile se serve a governare le differenze; è un problema se le trasforma automaticamente in tariffe divergenti, senza una scelta esplicita degli organi di governo del bacino.

Chi paga il deficit impiantistico e i costi di movimentazione

Le più esposte sono le gestioni piccole e quelle che subiscono maggiori costi di movimentazione: ambiti distanti dagli impianti, aree interne, territori che scontano un deficit impiantistico non imputabile al gestore ma alla pianificazione. È lo stesso meccanismo già emerso con il macro-indicatore R3: dove il costo dipende dal destino finale e dalla dotazione del territorio, rendicontarlo «per ambito» significa addossarlo a chi quel deficit lo subisce, non a chi lo ha determinato. Con la transizione alla tariffa corrispettiva e al TICSER, che porta il costo fin sulla singola utenza, la posta cresce ancora.

La rendicontazione per ambito, insomma, è uno strumento potente e ambivalente: può responsabilizzare le gestioni efficienti o penalizzare quelle strutturalmente svantaggiate. Dipende da come il bacino decide di usarla — e qui la regolazione lascia, giustamente, spazio alla scelta politica.

Le domande che restano aperte

Tre interrogativi meritano una risposta esplicita, prima che implicita. Primo: in presenza di una clausola contrattuale di rendicontazione per affidamento, come si evita il doppio binario con l’unbundling per ambito, allineando driver e definizioni? Secondo: la visibilità del costo per singolo ambito tariffario deve tradursi in tariffe divergenti, o il bacino conserva una perequazione decisa a monte e motivata? Terzo: chi deve farsi carico dei costi di movimentazione e del deficit impiantistico — la comunità che li subisce o il bacino che li pianifica?

Sono scelte di equità territoriale, non solo di tecnica contabile. L’unbundling regolatorio fornisce i numeri; spetta agli enti di governo d’ambito decidere quale racconto quei numeri debbano sostenere. La separazione contabile, in fondo, misura i costi: non dovrebbe decidere, da sola, chi li paga.

Solvere P.A. supporta enti d’ambito e gestori nella separazione contabile dei rifiuti, nell’allineamento tra obblighi contrattuali e TIUC e nella valutazione degli effetti perequativi sul bacino. Scopri il nostro supporto sulla separazione contabile o contattaci.

Le clausole contrattuali di rendicontazione per affidamento decadono con la delibera 373/2025?

No. L’obbligo contrattuale di rendicontazione per singolo affidamento nasce dal contratto di servizio e resta valido finché il contratto lo prevede. La delibera 373/2025 aggiunge un obbligo regolatorio di separazione contabile per ambito tariffario, su un piano diverso. I due obblighi convivono: il rischio da gestire è il doppio binario, cioè produrre due rendicontazioni con driver e perimetri non allineati.

A che livello va fatta la separazione contabile dei rifiuti secondo il TIUC?

Secondo la delibera 373/2025 la rendicontazione è richiesta per ambito tariffario, ossia per il territorio su cui si applica la medesima tariffa, ed è ripartita per componente tariffaria. Non è per singolo contratto né per gestore. La fase è sperimentale nel biennio 2026-2027, con schemi specifici in vigore dall’1° gennaio 2028 e adeguamento dei sistemi entro il 31 dicembre 2027.

Perché la rendicontazione per ambito può mettere in tensione la perequazione di bacino?

Perché rende visibile e distinto il costo di ciascun territorio, alimentando la spinta a far pagare a ogni comunità il proprio costo reale. Nelle gestioni d’ambito, nate anche per socializzare i costi, questo può erodere la perequazione e penalizzare le gestioni piccole o quelle con alti costi di movimentazione e deficit impiantistico, trasformando la trasparenza in tariffe divergenti.

Chi è escluso dagli obblighi di unbundling contabile dei rifiuti?

La delibera prevede esenzioni, tra cui i soggetti che svolgono solo gestione tariffe e rapporto con gli utenti o solo spazzamento e lavaggio, i gestori della raccolta e trasporto che servono meno di 5.000 utenze e non appartengono a gruppi con altri operatori del settore, e i soli impianti di trattamento «minimi» non appartenenti a gruppi.

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