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Unbundling rifiuti per il gestore mono-servizio: obblighi, misura e attività residuali

Unbundling rifiuti per il gestore mono-servizio: obblighi, misura e attività residuali — Solvere P.A.

Solvere P.A. · Regolazione ARERA e separazione contabile

Una domanda ricorre tra i gestori del solo ciclo rifiuti, che non operano nell’energia, nel gas o nel servizio idrico: «se faccio esclusivamente rifiuti, gli obblighi di unbundling contabile mi riguardano davvero? E se sì, in che misura?». La risposta breve è sì; quella utile riguarda l’estensione degli obblighi, che per il gestore mono-servizio è sensibilmente più contenuta, e il trattamento delle attività residuali. Questa è l’analisi.

Il presupposto è l’attività tariffata, non la multiutility

L’obbligo di separazione contabile del TIUC, esteso ai rifiuti urbani dalla delibera 373/2025/R/rif, si radica su un presupposto oggettivo: lo svolgimento di attività tariffate regolate e il concorso alla predisposizione del piano economico-finanziario. Non è la natura multiutility del soggetto a far scattare l’obbligo, ma l’esercizio dell’attività regolata. Ne consegue che il gestore attivo unicamente nei rifiuti, ma che svolge attività tariffate e concorre al PEF, è pienamente nel perimetro: l’assenza di altri settori regolati non è una causa di esonero. Il punto di partenza resta dunque la mappa degli obblighi, delle esenzioni e dei regimi; qui ci concentriamo sulla misura degli obblighi per chi fa solo rifiuti.

In quale misura: la semplificazione da mono-attività

È sul «quanto» che la posizione del gestore mono-servizio si distingue nettamente. Il Manuale di contabilità regolatoria, che disciplina l’attuazione del TIUC, prevede al paragrafo 8.1 una regola dirimente: «un’impresa monoattività/monocomparto non è tenuta ad individuare i servizi comuni o le funzioni operative condivise previste dal TIUC», con attribuzione diretta di tutte le poste all’unica attività. Per il gestore che svolge esclusivamente attività tariffate rifiuti urbani, questo significa che l’apparato dei servizi comuni (SC) e delle funzioni operative condivise (FOC) — con la relativa scelta e documentazione dei driver di ribaltamento — non deve essere costruito: i costi si imputano direttamente, senza il passaggio di allocazione indiretta che grava sui soggetti multi-attività.

Confronto tra gestore mono-attività e multiutility negli obblighi di unbundling

La differenza rispetto a una multiutility è sostanziale e va colta bene. Il soggetto multi-settore deve ribaltare SC e FOC sulle attività tramite driver e, soprattutto, ricomporre le funzioni condivise tra rifiuti, energia, gas e idrico: è il terreno in cui l’errore di impostazione costa di più, perché si propaga a tutti i settori regolati. Il gestore mono-rifiuti è esente da questa complessità: la sua separazione contabile è, per costruzione, più lineare.

Il regime semplificato per i soggetti non già sottoposti al TIUC

A ciò si aggiunge una seconda semplificazione. Molti gestori del solo ciclo rifiuti non erano finora assoggettati al TIUC, disegnato in origine per energia, gas e idrico. Per questi soggetti opera il regime semplificato: la deliberazione 291/2026/R/rif conferma che gli operatori precedentemente non assoggettati compilano gli schemi di rendicontazione secondo tale regime, che sul piano metodologico comporta — nell’impianto generale del Manuale — la gestione dei servizi comuni e delle funzioni condivise in forma aggregata e l’uso di driver semplificati e meno granulari rispetto al regime ordinario. In sintesi: chi entra ora nel perimetro, e vi entra solo per i rifiuti, affronta un adempimento calibrato, non l’intero apparato dell’unbundling multi-settore.

Cosa resta comunque obbligatorio

La semplificazione da mono-attività non va confusa con un’esenzione. Anche il gestore che fa solo rifiuti resta tenuto alle separazioni che il metodo tariffario richiede su assi diversi da quello dei servizi comuni:

  • la separazione per attività, che isola le attività tariffate rifiuti urbani dalle altre attività di cui al comma 4.1 del TIUC e dalle attività diverse;
  • la separazione per ambito tariffario, per i gestori che operano su più ambiti;
  • la separazione per impianto minimo, con lo schema specifico ripartito per impianto introdotto dalla 291/2026/R/rif;
  • la riclassificazione per componente tariffaria (CRT, CTS, CTR, CRD, CSL, CARC, CGG, CCD), che salda i conti separati al PEF;
  • la riconciliazione dei conti annuali separati con il bilancio di esercizio.

La meccanica di questi passaggi, foglio per foglio, è descritta nella nostra guida operativa all’Allegato 1. Il punto qui è che la mono-attività alleggerisce il versante dei costi comuni, non quello della separazione per ambito, impianto e componente, che risponde a esigenze di trasparenza tariffaria del tutto indipendenti dal numero di settori serviti.

Le altre attività e le attività diverse: quando sono davvero residuali

Veniamo al secondo nodo: che cosa accade se, accanto ai rifiuti, il gestore svolge attività ulteriori di dimensione marginale. La disciplina TIUC classifica come «attività diverse» tutte le attività svolte al di fuori di quelle individuate dal comma 4.1, e ne impone in via generale l’isolamento: la ragione è di ordine tariffario, impedire che costi non pertinenti al servizio rifiuti transitino nel perimetro riconosciuto. La residualità, di per sé, non cancella questo obbligo di isolamento; lo rende però proporzionato, e in casi definiti lo attenua.

Soglie tassative per qualificare un'attività come marginale nel TIUC

La soglia oltre la quale un’attività può dirsi «marginale» non è rimessa alla valutazione del compilatore: il Manuale la fissa in termini tassativi (art. 5 del TIUC). Un’attività è marginale se ricorre l’uno o l’altro dei due criteri: costi e ricavi inferiori allo 0,1% dei costi e ricavi dell’attività principale; oppure costi e ricavi inferiori al 3%, ma soltanto se, cumulativamente, l’attività comporta un utilizzo occasionale e non continuativo delle risorse, non dispone di una stabile organizzazione dedicata e si fonda su contratti non ricorrenti di durata complessiva inferiore all’anno. Sono condizioni cumulative e tassative: al di fuori di questi limiti, l’attività va trattata come attività diversa e separata.

Per il gestore mono-rifiuti la lettura pratica è duplice. Se le attività estranee al ciclo rifiuti rientrano nelle soglie di marginalità, l’onere di separazione si riduce e il baricentro dell’adempimento resta interamente sulle attività tariffate. Se invece le eccedono — anche di poco, o pur restando sotto il 3% ma senza le altre condizioni — scatta l’obbligo di isolarle come attività diverse, con la relativa evidenza contabile. In entrambi i casi l’isolamento, quando dovuto, tutela anche il gestore: tiene fuori dal perimetro tariffario i costi non pertinenti e, con ciò, difende il riconoscimento dei costi che vi appartengono.

Le soglie di esenzione dagli obblighi

Sul piano soggettivo, restano ferme le esclusioni e le semplificazioni calibrate sulla dimensione e sulla natura della gestione: i gestori al di sotto delle 5.000 utenze; le gestioni limitate ad attività marginali quali il solo spazzamento e lavaggio delle strade; gli impianti minimi non in concorrenza, per i quali opera lo schema specifico per impianto; gli enti locali in forma associativa, per i quali è aperto un approfondimento sull’ipotesi di rendiconti semplificati e di adeguati prospetti di riconciliazione. La verifica di assoggettabilità va condotta caso per caso sul TIUC come modificato: esonero da singoli obblighi non equivale a estraneità a ogni rendicontazione.

Il Manuale in aggiornamento e gli schemi rifiuti

Un’avvertenza metodologica. Il Manuale di contabilità regolatoria vigente disciplina in dettaglio l’unbundling di energia, gas e idrico; l’ingresso dei rifiuti è recente e la declinazione operativa per il settore è affidata alla 373/2025/R/rif, ai correttivi della 291/2026/R/rif e agli schemi specifici tipo della det. 1/DAGO/2026, con il Manuale destinato ad essere integrato per la parte rifiuti. Le regole di semplificazione qui richiamate — mono-attività, regime semplificato, soglie di marginalità — appartengono all’impianto generale del TIUC cui i rifiuti sono ora ricondotti, e vanno lette insieme agli schemi di settore man mano che il quadro attuativo si completa. È una fase in cui la corretta impostazione iniziale conta più della velocità di compilazione.

Il punto di vista di chi valida

Solvere P.A. affronta questi passaggi dal lato di chi controlla: i nostri professionisti validano i PEF di oltre sessanta gestori — incluse multiutility con strumenti finanziari quotati — per conto di nove EGATO e di oltre cento Enti territorialmente competenti. Per il gestore mono-servizio questo significa un supporto mirato: la corretta qualificazione del regime applicabile, la verifica delle soglie di marginalità delle attività diverse, l’impostazione della separazione per ambito, impianto e componente senza sovrastrutture inutili, e il raccordo con la predisposizione del PEF. Ottenere fin dall’esercizio 2026 un impianto proporzionato — né carente né sovradimensionato — è il modo per arrivare al regime del 2028 senza rilievi e senza costi superflui.

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Leggi anche

Approfondisci con la mappa degli obblighi, esenzioni e regimi per i gestori, l’analisi della delibera 373/2025, la guida operativa all’Allegato 1 e la guida all’MTR-3 e ai PEF 2026-2029.

Riferimenti

Testo Integrato Unbundling Contabile (TIUC) e Manuale di contabilità regolatoria ARERA (regime semplificato; art. 5 TIUC e attività marginali; par. 8.1 monoattività/monocomparto); delibera 29 luglio 2025, 373/2025/R/rif; delibera 30 luglio 2026, 291/2026/R/rif; determinazione 4 agosto 2026, 1/DAGO/2026 e Allegato 1.

Anche per il gestore mono-servizio la scelta dei criteri di allocazione resta dirimente: si veda l’analisi dei driver di ribaltamento.

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