Con la Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), il legislatore ha disposto un intervento correttivo sull’aliquota IVA applicabile alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in linea con gli obiettivi ambientali europei.
In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’aliquota IVA è stata innalzata dal 10% al 22% per i conferimenti in discarica e per l’incenerimento senza recupero efficiente di energia dei:
- Rifiuti urbani;
- Rifiuti speciali non pericolosi.
Questa modifica ha lo scopo dichiarato di eliminare un sussidio ambientalmente dannoso, in coerenza con il principio “chi inquina paga” e con le direttive europee sull’economia circolare, secondo cui lo smaltimento in discarica deve rappresentare l’ultima opzione nella gerarchia dei rifiuti.
Il chiarimento del MEF: il trasporto resta soggetto a IVA ridotta
In risposta a un’interrogazione parlamentare presentata in Commissione Finanze della Camera (prima firmataria: On. Silvana Andreina Comaroli, Lega), il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha fornito un importante chiarimento interpretativo:
l’aliquota ordinaria al 22% non si applica alle attività di trasporto dei rifiuti, anche se destinati a discarica o incenerimento inefficiente.
Secondo il MEF, infatti:
- La fase del “conferimento in discarica” è riferita alla consegna materiale dei rifiuti presso l’impianto, e
- Non include il trasporto, che continua a rientrare tra le prestazioni soggette a IVA agevolata al 10%.
A supporto di questa posizione, il MEF ha acquisito il parere del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), il quale ha precisato che:
La locuzione “conferimento” non coincide con l’intera gestione logistica del rifiuto, ma si riferisce alla fase terminale del ciclo, ossia la consegna all’impianto di smaltimento.
Il quadro normativo di riferimento
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, commi da … (in attesa di pubblicazione sistematica), che ha modificato l’aliquota IVA per il conferimento e incenerimento inefficiente.
- Art. 183, comma 1, lett. n), D.Lgs. 152/2006 – definisce le attività di “gestione dei rifiuti”, includendo espressamente il trasporto.
- D.Lgs. 36/2003 – recante l’attuazione della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti.
- Direttive europee sull’economia circolare (Direttiva 2018/850/UE e ss.mm.) – che incentivano il riciclo e il recupero energetico, disincentivando il conferimento in discarica.
Implicazioni operative per enti e operatori
Il chiarimento del MEF contribuisce a dirimere i dubbi interpretativi sorti in fase di applicazione della norma. Per gli enti locali, i gestori dei servizi ambientali e i soggetti appaltatori dei servizi di raccolta e trasporto, è essenziale:
- Applicare correttamente le aliquote IVA nei contratti e nei corrispettivi;
- Distinguere con precisione tra le fasi del trasporto e quelle del conferimento allo smaltimento;
- Adeguare i contratti in modo da consentire agli uffici comunali di certificare le posizioni.
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