Il Consiglio di Stato, con la recente decisione sul ricorso n. 02680/2025, ha ribadito l’importanza dei criteri di prossimità nelle gare integrate di affidamento dei servizi di raccolta e trattamento dei rifiuti. Questa sentenza segna un significativo chiarimento sul valore legale e sulla conformità normativa dei requisiti territoriali che possono essere legittimamente inseriti nei bandi di gara.
In particolare, il giudice amministrativo ha confermato che l’applicazione dei criteri di prossimità risulta compatibile con i principi della libera concorrenza, purché questi criteri siano funzionali al miglioramento dell’efficienza e della sostenibilità ambientale dei servizi di gestione rifiuti.
SolverePA sottolinea che questa pronuncia rafforza la possibilità per le amministrazioni locali di prevedere requisiti di vicinanza geografica dei concorrenti, contribuendo così a una gestione dei rifiuti più efficace, sostenibile e vicina alle comunità locali.
La decisione rappresenta un importante precedente giurisprudenziale, soprattutto per le amministrazioni e le imprese operanti nel settore dei rifiuti.
A seguire l’approfondimento tecnico:
Nel contesto delle gare d’appalto per la gestione integrata dei servizi di raccolta e trattamento dei rifiuti, il principio di prossimità sta emergendo come un criterio fondamentale per promuovere la sostenibilità ambientale e l’efficienza operativa. Questo principio, sancito dall’articolo 182-bis del D.Lgs. 152/2006 e ulteriormente valorizzato dall’articolo 108, comma 7, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), sottolinea l’importanza di trattare i rifiuti il più vicino possibile al luogo di produzione, al fine di ridurre l’impatto ambientale legato al trasporto e migliorare l’efficienza del servizio .
Tuttavia, l’applicazione del principio di prossimità nelle procedure di gara deve essere bilanciata con il rispetto dei principi di concorrenza e non discriminazione. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nella delibera n. 146 del 20 marzo 2024, ha chiarito che la valorizzazione della distanza dal sito di conferimento non può essere utilizzata come criterio di aggiudicazione basato esclusivamente sul prezzo più basso, poiché ciò introdurrebbe un elemento qualitativo che dovrebbe essere valutato nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa .
Inoltre, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7412 del 31 luglio 2023, ha ribadito che il principio di prossimità non può giustificare l’affidamento diretto dei servizi senza una procedura di gara aperta, sottolineando l’importanza della libera concorrenza anche nel settore della gestione dei rifiuti .
Queste pronunce evidenziano la necessità di un’applicazione equilibrata del principio di prossimità, che tenga conto sia delle esigenze ambientali che dei principi di trasparenza e concorrenza. Le stazioni appaltanti sono quindi chiamate a strutturare le procedure di gara in modo da valorizzare la vicinanza degli impianti al luogo di produzione dei rifiuti, senza però introdurre restrizioni ingiustificate alla partecipazione degli operatori economici.
In conclusione, il principio di prossimità rappresenta un elemento chiave per promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti, ma la sua applicazione nelle gare d’appalto deve essere attentamente calibrata per garantire il rispetto dei principi fondamentali del diritto degli appalti pubblici.
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