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TARI 2026: nuovo termine del 31 luglio, PEF MTR-3 e criticità operative per Comuni ed ETC

L’introduzione, a regime, del termine del 31 luglio per l’approvazione della TARI, dei Piani Economico-Finanziari e delle relative tariffe rappresenta una delle novità normative più rilevanti degli ultimi anni in materia di fiscalità locale e servizio di gestione dei rifiuti urbani, con effetti sistemici che impattano in modo diretto sull’organizzazione amministrativa dei Comuni, sulle responsabilità degli Enti territorialmente competenti (ETC) e sull’equilibrio economico-finanziario delle gestioni regolate dal MTR-3.

La disciplina trae origine dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 199/2025, che ha modificato l’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228/2021, stabilendo che, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, i Comuni possano approvare il PEF del servizio rifiuti, le tariffe TARI (o tariffa corrispettiva) e i regolamenti entro il 31 luglio di ciascun anno. La norma coordina tale termine con quello del bilancio di previsione e disciplina le ipotesi di approvazione successiva, imponendo l’adeguamento degli stanziamenti in sede di prima variazione utile. Si tratta, dunque, di una proroga strutturale che incide non solo sul calendario deliberativo, ma sull’intero ciclo tariffario.

Sul piano regolatorio, il nuovo termine si innesta su un quadro già complesso, definito dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), la quale, con la deliberazione n. 397/2025/R/rif, ha stabilito che i gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani trasmettano il PEF “grezzo” 2026-2029 agli ETC entro sessanta giorni antecedenti il termine statale di approvazione della TARI. Ne consegue che, a fronte di un termine del 31 luglio, l’invio del PEF grezzo è fissato al 1° giugno 2026, lasciando agli enti un arco temporale estremamente ridotto per svolgere tutte le attività istruttorie, valutative e decisionali previste dal MTR-3.

Il MTR-3 attribuisce infatti agli ETC responsabilità particolarmente incisive: dalla validazione dei dati contabili e delle informazioni fornite dai gestori, alla verifica dell’equilibrio economico-finanziario della gestione, fino alla determinazione di parametri regolatori discrezionali e, se necessario, alla predisposizione di istanze di superamento del limite alla crescita tariffaria. Tali attività devono essere svolte secondo procedure partecipate e motivate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, e non possono essere ridotte a un mero adempimento formale concentrato in poche settimane.

La criticità emerge con maggiore evidenza se si considera il cronoprogramma reale che conduce all’approvazione delle tariffe TARI: convocazione del Consiglio comunale, deposito degli atti, eventuali passaggi in Commissione, simulazioni tariffarie e definizione dello scenario politico-amministrativo prescelto. In questo contesto, i sessanta giorni previsti da ARERA si rivelano, nella prassi, un termine meramente teorico, poiché il tempo effettivamente disponibile per l’istruttoria tecnica risulta spesso dimezzato. Il rischio concreto è quello di pervenire a PEF unitari e tariffe determinate in modo affrettato, con potenziali scostamenti rispetto ai costi effettivamente riconoscibili o necessari a garantire l’equilibrio della gestione.

Alle difficoltà procedurali si affiancano rilevanti implicazioni finanziarie. La disciplina delle scadenze TARI, dettata dall’articolo 15-ter del decreto-legge n. 214/2011, prevede che i versamenti con scadenza antecedente al 1° dicembre siano effettuati sulla base delle tariffe dell’anno precedente, qualora le delibere non siano efficaci per mancata pubblicazione entro il 28 ottobre. Da ciò deriva, per molti enti, il ricorso al cosiddetto “doppio invio” degli avvisi di pagamento (acconto e saldo), soluzione che consente di fronteggiare esigenze di cassa ma che comporta maggiori costi amministrativi, complessità gestionali e criticità comunicative nei confronti dei contribuenti.

Un ulteriore elemento di rigidità è rappresentato dal bonus sociale rifiuti, disciplinato dalla deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif, che impone il riconoscimento dell’agevolazione entro il 30 giugno dell’anno successivo, preferibilmente mediante compensazione nella prima rata utile. Un’approvazione tardiva delle tariffe TARI rende difficoltoso il rispetto di tale termine e può costringere il Comune a ricorrere alla rimessa diretta al beneficiario, con un aggravio procedurale e operativo tutt’altro che marginale.

Alla luce di questo quadro, appare evidente come lo slittamento al 31 luglio non costituisca, di per sé, una reale semplificazione del ciclo tariffario TARI. Al contrario, se non accompagnato da una pianificazione anticipata e da un’interlocuzione tempestiva con i gestori del servizio, esso rischia di tradursi in un rinvio solo formale delle criticità, comprimendo l’attività istruttoria degli ETC e aumentando l’esposizione degli enti a rischi amministrativi, contabili e regolatori.

In tale contesto, l’assistenza specialistica assume un ruolo centrale. Solvere P.A. supporta Comuni ed Enti territorialmente competenti nella gestione integrata del processo TARI-PEF, affiancandoli nella pianificazione del cronoprogramma, nella validazione dei PEF secondo il MTR-3, nella valutazione delle opzioni di riscossione e nella gestione delle interazioni con i gestori e con ARERA, con l’obiettivo di trasformare un adempimento complesso e ad alto rischio in un procedimento ordinato, difendibile e coerente con il quadro normativo vigente.

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