La gestione delle partecipazioni societarie da parte degli enti locali è tornata al centro dell’attenzione della Corte dei Conti, che con sempre maggiore sistematicità richiama gli obblighi posti dal Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (TUSP), approvato con D.Lgs. 175/2016 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016.
Nonostante il tempo decorso dall’entrata in vigore del TUSP, i magistrati contabili continuano a riscontrare situazioni di inerzia e ritardi nell’adozione delle misure di razionalizzazione da parte degli enti locali, sollecitando una piena attuazione degli obblighi di revisione e aggiornamento delle partecipazioni.
Il caso Umbria: rilievi su un piano non adottato
Emblematica è la recente deliberazione n. 38/2025/VSG della Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria, disponibile al seguente link:
👉 Deliberazione Corte dei Conti Umbria 38/2025/VSG
Nel caso esaminato, un ente locale ha motivato la mancata dismissione di una partecipazione in una società di capitali con l’esigenza di evitare oneri fiscali eccessivi derivanti dalla liquidazione della stessa. Tuttavia, secondo la Corte dei Conti, tale motivazione non è idonea a giustificare l’inadempienza agli obblighi previsti dall’art. 20, comma 1 del TUSP, che impone agli enti la redazione di un piano di razionalizzazione delle partecipazioni.
Il collegio contabile ha chiarito che il mero mantenimento della partecipazione in assenza dei requisiti di necessarietà al perseguimento delle finalità istituzionali costituisce un comportamento elusivo, che può integrare la fattispecie sanzionatoria prevista dall’art. 20, comma 7 del TUSP.
Il quadro sanzionatorio
Il TUSP prevede conseguenze rilevanti in caso di mancata adozione degli atti di razionalizzazione:
“Ai sensi dell’art. 20, comma 7, TUSP, la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 […] comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, irrogata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”.
La Sezione umbra sottolinea che il piano di razionalizzazione deve contenere indicazioni concrete e temporalmente definite: modalità e tempi di attuazione devono essere puntuali, evitando “la cristallizzazione o la sterile reiterazione delle procedure asseritamente attuative”, pena il rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie anche gravi.
Considerazioni operative
Il caso evidenzia l’importanza di:
- procedere a una valutazione analitica delle partecipazioni;
- garantire la coerenza tra obiettivi istituzionali e assetto partecipativo;
- evitare comportamenti omissivi o dilatori che possano configurare elusione normativa;
- aggiornare tempestivamente il piano di razionalizzazione triennale, ai sensi dell’art. 20 TUSP.
Il supporto di Solvere P.A.
Solvere P.A. offre consulenza tecnica, giuridica ed economica agli enti locali per:
- l’elaborazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni;
- la verifica di conformità delle motivazioni di mantenimento delle società partecipate;
- la redazione di delibere e atti amministrativi coerenti con la disciplina del TUSP;
- la prevenzione del rischio sanzionatorio attraverso un affiancamento specialistico.
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