La sentenza n. 6466/2025 del Consiglio di Stato (Sez. IV) affronta una questione cruciale per la governance economica del servizio di raccolta rifiuti: quale relazione intercorre tra le gare d’appalto e la regolazione tariffaria dell’ARERA secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR)?
Il caso trae origine da un contenzioso tra un gestore del servizio e un Comune lombardo, in cui l’impresa chiedeva il riconoscimento automatico dei maggiori costi sostenuti, sulla base dei valori risultanti dai PEF approvati secondo il MTR ARERA, anche in presenza di un contratto d’appalto vigente.
Il principio stabilito dal Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato respinge l’idea che i valori tariffari determinati dall’MTR possano eterointegrare automaticamente i contratti in essere in aumento, a vantaggio del gestore, nei casi in cui i corrispettivi previsti in sede di gara risultino successivamente non remunerativi.
“La disciplina del MTR […] è volta […] a determinare i valori massimi della TARI che l’amministrazione può porre a carico dei cittadini […] non a determinare i corrispettivi contrattuali dovuti al gestore del servizio stesso” (punto 10.1 della sentenza).
Il contratto d’appalto – frutto di una gara pubblica – è considerato dalla Corte come un atto volontario e consapevole del gestore, che ha valutato il rischio d’impresa. In caso di sopravvenienze eccezionali, il meccanismo ordinario resta quello della revisione prezzi, previsto dal Codice dei Contratti.
Le implicazioni sul rapporto tra MTR e gare d’appalto
L’MTR, secondo la sentenza, serve a determinare il massimo importo esigibile dagli utenti, non il minimo corrispettivo da garantire al gestore. Di conseguenza:
- I valori MTR non obbligano l’amministrazione a riconoscere automaticamente i costi superiori sostenuti dal gestore.
- Le gare restano lo strumento principale per estrarre efficienza attraverso la concorrenza “per il mercato” e il prezzo di aggiudicazione può restare inferiore ai tetti MTR.
- La funzione regolatoria dell’ARERA non sostituisce la contrattazione: i corrispettivi derivano dall’esito della gara e dalla volontà negoziale delle parti.
“Non è affatto assurdo, né illegittimo, che a fronte di un risultato migliore ottenuto mediante gara concorrenziale, il Comune faccia proprio il relativo vantaggio così ottenuto e non lo riversi puramente e semplicemente all’operatore privato” (punto 10.5).
Conseguenze per la predisposizione dei PEF da parte degli EGATO
Alla luce della sentenza, emerge con forza l’esigenza che:
- Gli EGATO tengano conto dei corrispettivi contrattuali effettivamente derivanti dalle gare, anche quando inferiori ai valori teorici MTR.
- I PEF non possono costituire in sé uno strumento per adeguare “ex post” i contratti d’appalto, se non nei limiti dei meccanismi di revisione prezzi previsti dalla legge.
- L’approvazione ARERA del PEF non costituisce titolo per un automatico riconoscimento economico al gestore al di fuori delle clausole contrattuali.
Riflessioni finali
Questa sentenza riafferma un principio chiave: la regolazione tariffaria è compatibile, ma distinta dalla logica dell’appalto. L’MTR rappresenta un limite massimo regolatorio, non un minimo contrattuale garantito. Gli ATO e i Comuni devono dunque gestire con consapevolezza i momenti di affidamento del servizio, curando gli esiti di gara e integrandoli coerentemente nei PEF.
In un contesto di transizione verso l’MTR-3, la corretta relazione tra procedura competitiva e sostenibilità economica del servizio diventa decisiva per evitare contenziosi, disallineamenti nei PEF e distorsioni nei rapporti con i gestori.